Con il Pronto ordini 5/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito i limiti dell'attività divulgativa e promozionale per i commercialisti, ribadendo alcuni principi fondamentali del Codice deontologico.
I limiti della promozione
Il CNDCEC ha precisato che la pubblicità informativa è consentita, ma deve rispettare specifiche condizioni:
Deve riguardare esclusivamente l'attività professionale del commercialista, le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti.
L'informazione deve essere trasparente, veritiera e corretta, senza risultare equivoca, ingannevole, denigratoria, comparativa, enfatizzante o suggestiva.
È vietato promuovere attività di soggetti terzi o menzionare clienti, anche se con il loro consenso.
In particolare, il Consiglio ha richiamato il caso di un iscritto che sui propri canali social aveva svolto attività promozionale relativa ai buoni pasto: una condotta ritenuta non compatibile con il decoro e l'immagine della professione.
La disciplina normativa di riferimento
Le norme che regolano la pubblicità per i professionisti derivano da:
Decreto Bersani (Dl 223/2006 convertito in L. 248/2006): ha eliminato il divieto di pubblicità, purché informativa e veritiera.
Dl 138/2011 e Dlgs 59/2010: hanno confermato la possibilità di comunicazione pubblicitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e dignità della professione.
DPR 137/2012: disciplina unitaria per tutte le professioni regolamentate, stabilendo che la pubblicità deve essere funzionale, veritiera, corretta e rispettosa del segreto professionale.
L'articolo 44 del Codice deontologico
Il Codice deontologico dei commercialisti, all'articolo 44, stabilisce che:
La pubblicità è libera ma deve essere ispirata al decoro della professione.
Sono vietate comunicazioni comparative, suggestive o che promuovano attività di terzi.
Ogni messaggio deve essere verificabile con elementi oggettivi.
La comunicazione professionale è oggi uno strumento fondamentale, ma deve sempre mantenere la sua natura informativa e rispettare rigorosamente i confini fissati dalle regole deontologiche. Un utilizzo improprio dei mezzi digitali può comportare rischi disciplinari significativi per il professionista.
commercialista aversa