Ruolo e le responsabilità del revisore legale per l’emersione anticipata della crisi d’impresa e nella composizione negoziata.
È noto che il Correttivo-ter al D.lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), abbia esteso gli obblighi di segnalazione dell’art. 25-octies al Revisore legale nell’ambito delle sue funzioni specifiche di cui al D.lgs. 39/2010.
Tale intervento normativo si inserisce in modo coerente nel solco della riforma dell’art. 2477 c.c. e rispecchia la ratio sottostante il CCII che privilegia la continuità aziendale, e nei casi di accertato di squilibrio economico-finanziario il risanamento aziendale, alla liquidazione forzata.
Il presente contributo si sofferma sul ruolo e le responsabilità del revisore legale per l’emersione anticipata della crisi d’impresa e nella composizione negoziata.
Revisore legale: gli obblighi di segnalazione degli indizi di precrisi
La formulazione vigente della disposizione dell’art. 25-octies (post Correttivo – ter) estende al soggetto preposto alla revisione legale del bilancio desercizio, l’obbligo di segnalazione degli indizi di precrisi nello svolgimento delle funzioni specifiche ai sensi del D Lgs. 39/2010.
In particolare, la disposizione prevede che:
Revisore legale: responsabilità e circostanze specifiche di “non continuità aziendale”
Il Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 definisce la continuità aziendale come una condizione essenziale per la quale l’impresa continua nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. Il principio contabile OIC 11 e il principio ISA 1 in aggiunta, specificano il periodo temporale di riferimento.
L’OIC 11, al par. 22 indica che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Coerentemente lo IAS 1 al par. 24, prevede che gli amministratori debbano tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società.
In alcuni casi, può esservi la necessità di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.
Il principio di revisione internazionale ISA Italia 570 tratta delle responsabilità del revisore legale in ordine alla verifica della continuità aziendale (per un futuro prevedibile di almeno 12 mesi dalla data di bilancio) individuando gli eventi e le circostanze specifiche di non continuità aziendale. I punti chiave riguardano la responsabilità:
Le circostanze specifiche sono riferibile agli indicatori di tipo finanziario, ad esempio:
Revisore legale: segnali di precrisi
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) all’art. 3, comma 4, definisce i principali segnali di precrisi nei seguenti:
Debiti scaduti:
Questi segnali attivano l’obbligo di monitoraggio da parte del revisore legale, e la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo.
Revisore legale: il ruolo proattivo nella composizione negoziata
Gli articoli 12–25-quinquies, CCII disciplinano la composizione negoziata, strumento volontario, stragiudiziale e riservato, attivabile dall’imprenditore che si trovi in squilibrio economico-finanziario, e purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.
Il revisore legale assume un ruolo proattivo distinto da quello dell’organo di controllo, nel fornire dati e valutazioni e indicatori che possono essere determinanti del buon esito.
I principali aspetti riguardano i flussi informativi con:
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