Cambiano alcune delle regole che disciplinano i controlli dell’Amministrazione finanziaria. Il Decreto legislativo n. 148/2026 interviene sui termini di accertamento dei costi pluriennali, sulla tassazione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e sugli accertamenti fondati sull’antieconomicità.
Nuove garanzie per i contribuenti e confini più precisi per l’attività di controllo del Fisco. Con il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il legislatore è intervenuto su diversi aspetti della disciplina tributaria, introducendo importanti novità anche in materia di accertamento.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto, contiene disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale.
Tra gli interventi più rilevanti figurano quelli previsti dagli articoli 22, 23 e 24, che riguardano in particolare tre questioni: i componenti negativi con effetti fiscali distribuiti su più anni, la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società con pochi partecipanti e l’utilizzo dell’antieconomicità come elemento su cui fondare un accertamento.
Costi pluriennali: da quando può intervenire il Fisco
Una delle novità più significative interessa i componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale, vale a dire quei costi i cui effetti fiscali si distribuiscono su più esercizi.
L’articolo 22 del D.Lgs. 148/2026 interviene sull’articolo 43 del DPR 600/1973 e stabilisce un criterio più preciso per individuare il momento dal quale decorrono i termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento.
Per questi componenti, ad eccezione di quelli collegati a operazioni inesistenti, il termine deve essere calcolato prendendo come riferimento la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui una quota del costo è stata dedotta per la prima volta.
La novità è importante soprattutto per i costi che continuano a produrre effetti fiscali per diversi anni.
In precedenza, infatti, il protrarsi delle deduzioni nel tempo poteva determinare incertezze sulla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di riesaminare anche fatti verificatisi molti anni prima.
La nuova disciplina tende invece a individuare un punto di partenza preciso, aumentando la certezza dei rapporti tra contribuente e Fisco.
In termini generali, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salvo le eccezioni previste dalla legge. Per i componenti pluriennali, il nuovo criterio individua quindi nella prima deduzione il momento rilevante ai fini del calcolo.
Società a ristretta base: limiti alla presunzione di distribuzione degli utili
Un secondo intervento riguarda le società di capitali a ristretta base partecipativa, cioè quelle caratterizzate dalla presenza di un numero limitato di soci.
In questo ambito l’Amministrazione finanziaria ha tradizionalmente potuto presumere, in determinate circostanze, che gli utili extracontabili accertati nei confronti della società fossero stati distribuiti ai soci.
Il nuovo articolo 23 delimita con maggiore precisione l'utilizzo di questa presunzione.
La distribuzione ai soci potrà essere presunta, fatta salva la possibilità di fornire prova contraria, quando attraverso elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, venga accertata l'esistenza di:
Di conseguenza, non qualsiasi rettifica fiscale effettuata nei confronti della società potrà automaticamente tradursi in una presunzione di distribuzione del maggior reddito ai soci.
Il legislatore restringe così il campo di applicazione del meccanismo, collegandolo principalmente ai ricavi occultati e ai costi inesistenti.
Per il contribuente si tratta di una maggiore garanzia: l'accertamento effettuato nei confronti della società non determina necessariamente e in modo automatico una conseguenza fiscale anche in capo ai soci.
Antieconomicità: il prezzo diverso da quello di mercato non è sufficiente
La terza modifica riguarda gli accertamenti fondati sulla cosiddetta antieconomicità delle operazioni.
In passato uno scostamento particolarmente significativo tra il prezzo applicato in un'operazione e quello normalmente praticato sul mercato poteva costituire un elemento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per mettere in discussione ricavi dichiarati o costi dedotti.
Con l'articolo 24 del D.Lgs. 148/2026 vengono definiti in maniera più rigorosa i presupposti dell'accertamento.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, infatti, la semplice differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato di un bene o servizio non è, normalmente, sufficiente da sola per dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi o la mancata inerenza di un costo.
Lo scostamento deve essere accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Esiste però un'eccezione: gli ulteriori elementi non sono necessari quando la differenza rispetto al valore di mercato risulta di per sé manifesta e rilevante.
In altre parole, l'antieconomicità continua a essere uno strumento utilizzabile dal Fisco, ma il suo valore probatorio viene circoscritto.
Più certezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria
Le modifiche introdotte dal Decreto correttivo si inseriscono nel più ampio processo di revisione del sistema tributario italiano e puntano a rendere maggiormente prevedibili i confini entro i quali può svolgersi l'attività di accertamento.
Sul fronte dei costi pluriennali viene chiarito il momento dal quale decorrono i termini per i controlli; per le società a ristretta base partecipativa viene circoscritta la possibilità di presumere che il maggior reddito societario sia stato distribuito ai soci; negli accertamenti basati sull'antieconomicità viene invece rafforzata la necessità di disporre di elementi probatori ulteriori rispetto al semplice confronto con i valori di mercato.
Non viene quindi meno il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Le nuove disposizioni cercano piuttosto di stabilire criteri più definiti e maggiori garanzie per il contribuente, riducendo gli automatismi e delimitando alcune delle presunzioni utilizzabili in sede di accertamento.
Le novità fanno parte del più ampio Decreto correttivo fiscale n. 148/2026, che interviene anche su redditi, IVA, successioni e donazioni, accise, adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e altri aspetti della riforma tributaria.
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