Dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza di 85 giorni per gli accertamenti fiscali, introdotta nel 2020 durante l’emergenza pandemica.
La fine definitiva della proroga è stata chiarita dal Decreto Legislativo n. 81/2025, che segna il ritorno ai termini ordinari di accertamento previsti dalla normativa fiscale.
La novità ha effetti diretti sulle scadenze degli accertamenti relativi a IRPEF, IRES, IVA, IRAP e modello 770, con impatti rilevanti per contribuenti e professionisti.
Di seguito il quadro aggiornato.
Addio alla proroga degli 85 giorni dopo il 31 dicembre 2025
La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento era stata introdotta dall’art. 67 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), per compensare la sospensione delle attività degli uffici finanziari durante la fase più critica della pandemia.
Negli anni successivi, tale estensione ha consentito all’Agenzia delle Entrate di notificare avvisi di accertamento oltre le scadenze ordinarie, per tutti i periodi d’imposta ancora “aperti” al 17 marzo 2020.
Con l’art. 22 del DLgs 81/2025, viene ora stabilito che dal 31 dicembre 2025 la proroga non è più applicabile.
Di conseguenza, non sarà più possibile differire di 85 giorni i termini di decadenza degli accertamenti in scadenza.
Ritorno ai termini ordinari di accertamento
Dal 2026 in poi, le attività di accertamento seguiranno esclusivamente i termini ordinari previsti da:
DPR 600/1973 per le imposte sui redditi;
DPR 633/1972 per l’IVA.
In base alla normativa vigente:
dichiarazione presentata regolarmente:
l’Agenzia delle Entrate ha 5 anni per notificare l’accertamento;dichiarazione omessa:
il termine si estende a 7 anni.
Esempio:
redditi 2019 dichiarati nel 2020 → accertamento entro il 31 dicembre 2025;
dichiarazione 2017 omessa → accertamento entro il 31 dicembre 2025.
Le scadenze aggiornate degli accertamenti fiscali
| Anno d’imposta | Dichiarazione presentata nel | Termine accertamento ordinario | Termine per omessa dichiarazione |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 31 dicembre 2022 (già scaduto) | 31 dicembre 2024 (prorogato al 26/03/2025) |
| 2017 | 2018 | 31 dicembre 2023 (prorogato al 25/03/2024) | 31 dicembre 2025 |
| 2018 | 2019 | 31 dicembre 2024 (non prorogabile) | 31 dicembre 2026 |
| 2019 | 2020 | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2027 |
| 2020 | 2021 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 |
| 2021 | 2022 | 31 dicembre 2027 | 31 dicembre 2029 |
| 2022 | 2023 | 31 dicembre 2028 | 31 dicembre 2030 |
Attenzione alle dichiarazioni 2019
Per le dichiarazioni dei redditi 2019 presentate regolarmente, non si applica più la proroga degli 85 giorni.
Ciò significa che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna estensione.
Fine del raddoppio dei termini per i reati tributari
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari.
La Legge n. 208/2015 ha eliminato il raddoppio dei termini a partire dai periodi d’imposta dal 2016 in poi, anche in presenza di denuncia penale.
Di conseguenza:
per l’anno 2016 (Redditi 2017) non si applica alcun raddoppio;
per l’anno 2014, in caso di omessa dichiarazione e denuncia per reati tributari, resta invece applicabile il vecchio regime, con termine fissato al 31 dicembre 2025.
La cessazione definitiva della proroga degli 85 giorni segna un passaggio importante verso la normalizzazione del sistema degli accertamenti fiscali.
Per i contribuenti, questo comporta una maggiore certezza dei termini e una più chiara delimitazione dei periodi d’imposta ancora accertabili.
Per professionisti e imprese, diventa fondamentale monitorare con attenzione le scadenze residue del 2025, ultimo anno in cui si concentrano effetti transitori legati alla normativa emergenziale.
Commercialista Aversa
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