È possibile aderire di nuovo al Concordato Preventivo Biennale dopo la decadenza?
Il modello di adesione al CPB stabilisce che possono aderire i contribuenti ISA “in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025”.
Questo significa che, se la precedente proposta di concordato non può più considerarsi “in essere” perché cessata o decaduta, in linea teorica il contribuente potrebbe presentare una nuova adesione per il biennio 2025-2026.
La questione, tuttavia, non è priva di dubbi interpretativi. Occorre distinguere tra le diverse cause di cessazione o decadenza:
se la decadenza è avvenuta per contrazione dei ricavi o compensi oltre il 30%, l’adesione al nuovo CPB potrebbe restare valida;
al contrario, altre cause di decadenza (violazioni, irregolarità o mancato rispetto dei requisiti) sembrano configurarsi come ostative all’adesione per il biennio successivo.
In sintesi, la possibilità di aderire di nuovo dipende dalla causa specifica di decadenza, che andrà valutata caso per caso.
Il problema tecnico delle scadenze
Anche qualora il contribuente fosse formalmente ammesso a una nuova adesione, si presenta un problema tecnico di tempistiche:
il termine per aderire al CPB 2025-2026 è fissato al 30 settembre 2025;
la comunicazione ufficiale della decadenza dal CPB 2024-2025, invece, avviene con il modello Redditi 2025, da presentare entro il 31 ottobre 2025.
Questo crea un disallineamento: l’Agenzia delle Entrate verrebbe a conoscenza della decadenza solo dopo che il contribuente ha già aderito al nuovo concordato.
Una possibile soluzione pratica potrebbe essere quella di anticipare la trasmissione del modello Redditi entro il 30 settembre, in modo da comunicare contestualmente la decadenza e la volontà di aderire al CPB per il biennio successivo.
La normativa non esclude in maniera assoluta la possibilità di aderire di nuovo al Concordato Preventivo Biennale dopo una decadenza, ma i margini dipendono:
dalla causa specifica della cessazione o decadenza;
dalle modalità con cui verrà gestito il disallineamento tecnico delle scadenze.
È quindi auspicabile un chiarimento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, che possa fugare ogni dubbio operativo e garantire certezza ai contribuenti e ai professionisti che li assistono.
Commercialista Aversa