Con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, l’INPS introduce un’importante novità in materia di sostegni alle famiglie, recependo un orientamento giurisprudenziale che amplia l’accesso all’Assegno unico e universale per i figli (AUU) e al Bonus asilo nido.L’Istituto riconosce, infatti, la possibilità di accedere a entrambe le prestazioni anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, superando le precedenti esclusioni. Si tratta, tuttavia, di una soluzione non definitiva, adottata in via prudenziale in attesa delle pronunce della Corte di Cassazione.
Il ruolo della giurisprudenza: perché cambia l’orientamento INPS
Il cambio di rotta dell’INPS trae origine da diverse decisioni dei tribunali italiani, che hanno ritenuto discriminatoria l’esclusione dei titolari di permesso per attesa occupazione dalle prestazioni familiari.In particolare, i Tribunali di Trento, Torino e Monza hanno censurato le precedenti istruzioni dell’Istituto, disponendo la revisione dei provvedimenti di rigetto già adottati. Secondo i giudici, il permesso per attesa occupazione – rilasciato ai sensi dell’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998 – non può essere qualificato come un titolo “debole”.Al contrario, esso è strettamente collegato a un precedente rapporto di lavoro e, proprio per questo, deve essere assimilato ai permessi per motivi lavorativi ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e assistenziali.
Assegno unico e Bonus asilo nido: cosa cambia operativamente
Alla luce di tali pronunce, l’INPS chiarisce che, allo stato attuale, il permesso di soggiorno per attesa occupazione rientra tra i titoli idonei per il riconoscimento dell’AUU e del Bonus asilo nido, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (residenza, ISEE, età dei figli, ecc.).In concreto:- le nuove domande presentate dai titolari di questo permesso devono essere accolte se regolari e complete;
- le domande già presentate e rimaste sospese o respinte devono essere oggetto di riesame da parte delle sedi competenti;
- in caso di rigetto già notificato, è possibile presentare una istanza di riesame in autotutela.
Pagamenti con riserva: cosa significa per le famiglie
L’INPS precisa che le prestazioni saranno riconosciute con la formula della “liquidazione con riserva di ripetizione”. Ciò comporta che i pagamenti avverranno in via provvisoria, in attesa delle decisioni definitive della Cassazione e di eventuali interventi normativi futuri.Questa scelta consente, da un lato, di garantire un accesso immediato ai benefici alle famiglie interessate, evitando ulteriori disparità di trattamento; dall’altro, mantiene una cautela istituzionale rispetto a un quadro giuridico ancora in evoluzione.La misura, dunque, rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione, ma resta suscettibile di modifiche in base agli sviluppi giurisprudenziali e legislativi dei prossimi mesi.
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