La notifica di un avviso di accertamento esecutivo rappresenta un momento delicato per il contribuente, perché l’atto non si limita a contestare una maggiore pretesa fiscale, ma contiene anche l’intimazione al pagamento e può diventare titolo esecutivo senza la successiva notifica della cartella.
Prima di decidere se pagare, aderire, chiedere il riesame o proporre ricorso, è quindi necessario valutare attentamente termini, effetti e possibili strumenti di tutela.
Il principio del contraddittorio preventivo
Il punto di partenza è il principio del contraddittorio informato ed effettivo. L’art. 6-bis della Legge n. 212/2000 prevede che, salvo specifiche eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria siano preceduti da un confronto preventivo con il contribuente.
In concreto, l’Amministrazione finanziaria deve notificare uno schema d’atto, indicando gli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria. Il contribuente ha un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni, controdeduzioni o chiedere l’accesso agli atti.
L’atto finale non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve tenere conto delle osservazioni presentate. Se il contraddittorio manca, quando obbligatorio, l’avviso può essere annullabile.
Sono esclusi dal contraddittorio preventivo, tra gli altri, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, nonché gli atti per i quali la normativa prevede già specifiche forme di interlocuzione con il contribuente.
Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo, disciplinato dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, concentra in un unico atto la funzione impositiva e quella esecutiva. Ciò significa che, decorso il termine per proporre ricorso, l’atto diventa titolo esecutivo e consente l’affidamento delle somme all’agente della riscossione senza necessità di una cartella di pagamento.
La disciplina riguarda, tra gli altri, IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte sostitutive, addizionali e somme dovute in qualità di sostituto d’imposta. Il D.Lgs. n. 110/2024 ha inoltre esteso la procedura ad altri atti e tributi, nell’ambito del riordino del sistema nazionale della riscossione.
L’avviso deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, i mezzi di prova, le imposte liquidate, le sanzioni, gli interessi, l’ufficio competente, il responsabile del procedimento, le modalità di pagamento e l’organo dinanzi al quale è possibile proporre ricorso.
I termini da rispettare
Di regola, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per decidere come procedere. Entro tale termine può:
pagare le somme dovute;
presentare istanza di accertamento con adesione;
definire le sole sanzioni;
presentare ricorso;
chiedere, se ne ricorrono i presupposti, il computo delle perdite pregresse;
presentare istanza di autotutela, pur sapendo che questa non sospende automaticamente i termini.
Se il contribuente propone ricorso, deve generalmente versare un terzo delle maggiori imposte accertate e dei relativi interessi, salvo sospensione amministrativa o giudiziale.
Se invece non paga e non impugna, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme possono essere affidate all’agente della riscossione.
L’accelerazione della riscossione
La caratteristica principale dell’avviso di accertamento esecutivo è l’accelerazione della riscossione. L’Amministrazione non deve più attendere la formazione del ruolo e la notifica della cartella: l’avviso stesso, una volta scaduti i termini, consente l’avvio delle successive attività di recupero.
L’esecuzione forzata è normalmente sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico all’agente della riscossione. Tuttavia, tale sospensione non impedisce l’adozione di misure cautelari o conservative.
In presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione, l’affidamento può avvenire in via anticipata e per l’intero importo. In questo caso, la motivazione del pericolo deve essere specifica.
Le alternative del contribuente
Acquiescenza
Il contribuente può decidere di non contestare l’avviso e di pagare quanto richiesto. In tal caso, ricorrendone le condizioni, può beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate, generalmente fino a otto rate trimestrali, elevabili a dodici se le somme superano 50.000 euro.
Definizione delle sole sanzioni
Il contribuente può scegliere di definire solo le sanzioni, pagando l’importo ridotto, e contestare invece imposte e interessi. In caso di successivo accoglimento del ricorso, però, le sanzioni già versate non sono rimborsabili.
Accertamento con adesione
Se vi sono margini di confronto con l’Ufficio, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. La procedura sospende i termini per il ricorso e consente di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione.
Se l’accordo si perfeziona, le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate.
Attenzione: se l’istanza di adesione è già stata presentata dopo lo schema d’atto, non può essere riproposta dopo la notifica dell’avviso definitivo.
Istanza IPEA per perdite pregresse
Quando l’accertamento determina maggiori imponibili, il contribuente può chiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, presentando il modello IPEA entro il termine per proporre ricorso.
La presentazione del modello sospende il termine di impugnazione per 60 giorni. L’Ufficio verifica l’utilizzabilità delle perdite e ricalcola eventualmente imposte, interessi e sanzioni.
Autotutela
Il contribuente può chiedere all’Ufficio il riesame dell’atto in autotutela, obbligatoria o facoltativa. L’istanza può portare all’annullamento totale o parziale dell’avviso, ma non sospende i termini per ricorrere, pagare o aderire.
Per questo motivo, l’autotutela non deve essere considerata un’alternativa sicura al ricorso, ma uno strumento parallelo da utilizzare con prudenza.
Ricorso tributario
Se il contribuente ritiene infondata la pretesa, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. I motivi di annullabilità e di infondatezza devono essere dedotti nel ricorso introduttivo, perché non sono rilevabili d’ufficio.
Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato.
Quando si riceve un avviso di accertamento esecutivo, la prima cosa da fare è verificare la correttezza dell’atto, il rispetto del contraddittorio preventivo, i termini di notifica, la motivazione, gli importi richiesti e le possibili strategie difensive.
La scelta tra pagamento, adesione, definizione agevolata, autotutela o ricorso non può essere automatica: ogni opzione produce effetti diversi sui termini, sulle sanzioni, sulla riscossione e sui costi complessivi.
Per questo è fondamentale agire tempestivamente, perché l’avviso di accertamento esecutivo, se non gestito correttamente, può trasformarsi rapidamente in una procedura di riscossione coattiva.
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