È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025 il decreto legislativo n. 184/2025, noto come Nuovo Codice degli Incentivi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
Il provvedimento rappresenta la più ampia riforma organica del sistema agevolativo italiano degli ultimi venticinque anni, adottata in attuazione della legge delega n. 160/2023 su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
Secondo quanto illustrato dal Governo in conferenza stampa, il nuovo quadro regolatorio si fonda su tre pilastri strategici:
digitalizzazione
semplificazione
trasparenza
Per la prima volta viene disciplinato l’intero ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati. L’obiettivo è superare la frammentazione normativa accumulata negli anni e rendere più efficace l’impatto delle politiche industriali e occupazionali.
Un ruolo centrale sarà svolto dagli strumenti digitali già operativi presso il MIMIT: Incentivi.gov.it e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che diventeranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, delineato dagli articoli 3 e seguenti.
Il testo definitivo del decreto è stato elaborato dopo un articolato confronto con amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento. Come ricordato anche dal Ministro del Lavoro, Marina Calderone, la riforma garantisce finalmente la piena parità di accesso ai lavoratori autonomi, storicamente penalizzati rispetto alle imprese.
Nei paragrafi seguenti analizziamo la struttura del Codice, tutte le principali innovazioni e una tabella riepilogativa di tutti gli articoli.
1. Struttura e contenuti del Codice degli Incentivi
Il decreto legislativo si compone di 28 articoli suddivisi in cinque Capi, destinati a ridisegnare l’intero ecosistema degli incentivi in Italia.
Tra le innovazioni più rilevanti si segnala:
Bando-tipo (Art. 6)
Viene introdotto un modello standard per tutti i bandi nazionali che definisce:
requisiti di accesso
criteri di valutazione
regole di cumulo
istruttoria
controlli
modalità di rendicontazione
revoca e recupero delle agevolazioni
Questa impostazione riduce drasticamente la variabilità tra misure e facilita il lavoro di imprese, professionisti e consulenti.
Controlli e trasparenza (Artt. 18 e 22)
Il Codice potenzia il sistema dei controlli documentali e in loco, introduce verifiche automatiche tramite banche dati pubbliche e rafforza gli obblighi di pubblicità, con Incentivi.gov.it come punto di accesso unico.
Contrasto alla delocalizzazione (Art. 16)
Vengono rafforzati i vincoli contro la delocalizzazione di attività incentivate, con obblighi di comunicazione preventiva, revoche e restituzioni in caso di violazioni.
Monitoraggio e valutazione continua (Artt. 20 e 21)
Ogni incentivo dovrà essere:
monitorato tramite CUP univoco
valutato ex ante, in itinere ed ex post
con l’obiettivo di misurare l’effettiva efficacia delle politiche pubbliche.
Decreti attuativi
È previsto un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definirà:
il modello del nuovo Programma degli Incentivi
tempistiche per la sua adozione
criteri di aggiornamento
format per la ricognizione degli incentivi regionali
Il termine per l’adozione è fissato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Codice, quindi indicativamente entro fine aprile 2026.
2. Digitalizzazione e premialità: cosa cambia
Il Codice introduce un sistema profondamente digitalizzato e uniforme. Diventano obbligatori:
processi interamente digitali
interoperabilità tra piattaforme
riduzione della documentazione richiesta
controlli automatizzati
trasparenza rafforzata tramite CUP e tracciamento completo
Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
consultare le misure attive
verificare i requisiti
presentare le domande
monitorare lo stato di avanzamento
consultare valutazioni e risultati
Premialità e riserve di risorse
La riforma prevede quote minime dedicate e criteri premianti standardizzati:
| Categoria | Premialità o riserva |
|---|---|
| PMI | almeno il 60% delle risorse |
| Microimprese e lavoratori autonomi | almeno il 25% delle risorse |
| Rating di legalità | punteggi aggiuntivi o maggiorazioni |
| Certificazione parità di genere | premialità dedicata |
3. Parità di accesso per i lavoratori autonomi (Art. 10)
Si tratta di una delle innovazioni più significative.
L’art. 10 stabilisce che:
i lavoratori autonomi possono accedere agli incentivi alle stesse condizioni delle PMI, salvo requisiti non pertinenti
i bandi devono garantire misure specifiche per assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio
È il completamento di un percorso avviato con la legge 81/2017 e più volte rilanciato nei tavoli istituzionali con le professioni ordinistiche.
4. Tabella riepilogativa degli articoli del Codice
Di seguito la tabella completa, strutturata per una lettura rapida e per finalità informative e di consultazione:
| Articolo | Titolo | Contenuto sintetico |
|---|---|---|
| Art. 1 | Oggetto e ambito di applicazione | Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. |
| Art. 2 | Definizioni | Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri. |
| Art. 3 | Servizi per la semplificazione degli incentivi | Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure. |
| Art. 4 | Programma degli incentivi | Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci. |
| Art. 5 | Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali | Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali. |
| Art. 6 | Bando-tipo | Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT. |
| Art. 7 | Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo | Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili. |
| Art. 8 | Elementi premianti e riserve specifiche | Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi. |
| Art. 9 | Motivi di esclusione | Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti). |
| Art. 10 | Partecipazione del lavoratore autonomo | Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività. |
| Art. 11 | Operazioni agevolabili e spese ammissibili | Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa. |
| Art. 12 | Agevolazioni concedibili | Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE. |
| Art. 13 | Procedure e modalità di accesso | Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi. |
| Art. 14 | Soccorso istruttorio | Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità. |
| Art. 15 | Procedure e modalità di erogazione | Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE. |
| Art. 16 | Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali | Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi. |
| Art. 17 | Revoche | Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni. |
| Art. 18 | Controlli | Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione. |
| Art. 19 | Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi | Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore. |
| Art. 20 | Monitoraggio degli incentivi | Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative. |
| Art. 21 | Valutazione degli incentivi | Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno. |
| Art. 22 | Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi | Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari. |
| Art. 23 | Ulteriori disposizioni | Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori. |
| Art. 24 | Abrogazioni | Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese. |
| Art. 25 | Disposizioni transitorie e di coordinamento | Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore. |
| Art. 26 | Aggiornamenti | Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro. |
| Art. 27 | Clausola di invarianza finanziaria | Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 28 | Entrata in vigore | Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026. |
Il Codice degli Incentivi 2026 rappresenta un passo fondamentale verso un sistema agevolativo più coerente, accessibile e misurabile. La centralizzazione delle procedure, la standardizzazione dei bandi, la digitalizzazione dei processi e la piena apertura ai lavoratori autonomi segnano una discontinuità netta rispetto al passato.
Dal 2026 imprese, microimprese, professionisti e consulenti potranno contare su un quadro più stabile, coordinato e trasparente. La fase cruciale sarà ora l’adozione dei decreti attuativi, prevista entro aprile 2026, che renderanno pienamente operativo l’impianto della riforma.
Commercialista Aversa
Startup innovative