Contributi Gestione separata INPS 2026

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Aliquote, minimali, massimali e istruzioni operative dopo la circolare n. 8/2026

Con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni aggiornate in materia di contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2026, in attuazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il documento assume particolare rilievo operativo per committenti pubblici e privati, datori di lavoro e professionisti, chiamati ad applicare correttamente aliquote, minimali e massimali nei confronti di una platea sempre più ampia di soggetti obbligati, che comprende non solo collaboratori e professionisti, ma anche nuove categorie introdotte negli ultimi anni.

La circolare riepiloga inoltre le regole di versamento, l’esposizione contributiva nei flussi Uniemens e le particolarità legate al lavoro sportivo e alle fattispecie speciali.

1. Aliquote contributive 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie

Per il 2026, le aliquote IVS applicabili alla Gestione separata restano sostanzialmente confermate.

Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati, continuano ad applicare:

  • aliquota IVS del 33%,
  • aliquote aggiuntive per maternità, malattia, assegni al nucleo familiare e DIS-COLL.

Il prelievo complessivo risulta quindi pari al 35,03%.
Per alcune tipologie escluse dalla DIS-COLL, il totale contributivo si riduce al 33,72%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS resta fissata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive eventualmente previste.

La circolare conferma inoltre la disciplina contributiva per specifiche categorie, tra cui:

  • magistrati onorari del contingente a esaurimento che svolgono le funzioni in via non esclusiva;
  • addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
  • collaborazioni emergenziali, lavoro sportivo e assegni di ricerca, già oggetto di normativa speciale.

2. Minimali e massimali di reddito 2026

Per il 2026, l’INPS fissa:

  • massimale di reddito imponibile: 122.295 euro;
  • minimale di reddito: 18.808 euro.

Le aliquote contributive si applicano fino al raggiungimento del massimale.
Il minimale assume rilievo ai fini dell’accredito dell’intera annualità contributiva: in presenza di redditi inferiori, l’accredito avviene in misura proporzionale.

Categoria di contribuenteAliquota complessivaContributo minimo annuoQuota utile ai fini pensionistici
Pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale24%4.513,92 €4.513,92 €
Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura26,03%4.895,72 €4.513,92 €
Professionisti senza altra copertura previdenziale26,07%4.903,25 €4.702,00 €
Autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche)27,03%5.083,80 €4.702,00 €
Co.co.co. senza altra copertura previdenziale33,72%6.342,06 €6.206,64 €
Collaboratori, assegnisti e dottorandi con DIS-COLL35,03%6.588,44 €6.206,64 €

3. Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti

Per il lavoro sportivo dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato.

I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano:

  • aliquota IVS del 25%,
  • solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile.
Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia e DIS-COLL), pari complessivamente al 2,03%, si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

Per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni:

  • aliquota IVS del 25%;
  • aliquote aggiuntive pari all’1,07% (prestazioni assistenziali e ISCRO).

Il totale contributivo 2026 è quindi pari al 26,07%.
Resta ferma l’aliquota del 24% per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria.

4. Gestione operativa dei versamenti

La circolare ribadisce che, nei rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito:

  • 1/3 a carico del collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.

Il committente provvede al versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, utilizzando il modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni).

Per i professionisti, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie di saldo e acconto.

La circolare ricorda inoltre che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 rientrano nel principio di cassa allargata e si considerano riferiti al periodo d’imposta precedente, scontando quindi le aliquote contributive 2025.

5. Esposizione Uniemens e scadenze

I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore.

Per co.co.co. e figure assimilate, l’esposizione è a carico del committente, che indica:

  • il codice tipo rapporto;
  • l’imponibile contributivo;
  • l’aliquota applicata;
  • le quote a carico del collaboratore e del committente.

Il versamento resta fissato al 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso.

Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 88/2023, confermando:

  • esposizione separata delle quote pensionistiche e non pensionistiche;
  • applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
  • calcolo dell’IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
  • utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.

Per gli addetti alle corse ippiche e alle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione segue quanto indicato nella circolare n. 142/2025, con specifica indicazione del codice rapporto, dell’imponibile eccedente la franchigia, dell’aliquota IVS applicata e delle eventuali aliquote aggiuntive.

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