La Legge di Bilancio 2026 segna una svolta rilevante nella disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, introducendo criteri selettivi che rompono con l’impostazione storica della Riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003).
Dopo oltre vent’anni caratterizzati da un principio di neutralità volto a evitare la doppia imposizione economica, il legislatore sceglie ora un approccio “dimensionale”, limitando i regimi di favore alle partecipazioni considerate fiscalmente rilevanti.
Alla revisione delle regole su dividendi e plusvalenze si affianca, inoltre, un aumento del costo per la rivalutazione delle partecipazioni detenute da persone fisiche, rendendo il nuovo scenario molto più selettivo e meno conveniente in numerosi casi.
Dividendi: esclusione del 95% solo per partecipazioni “qualificate”
La modifica più impattante riguarda l’esclusione del 95% dei dividendi dalla base imponibile IRES.
Fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, tale regime agevolato spettava a tutte le partecipazioni detenute da società di capitali ed enti commerciali, indipendentemente dalla percentuale posseduta, con una tassazione effettiva pari a circa l’1,2%.
Dal 2026 l’accesso al beneficio diventa condizionato. L’esclusione del 95% si applica solo se la partecipazione soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
partecipazione al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%;
valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.
In mancanza di tali soglie, i dividendi percepiti non rientrano più nel regime di favore.
La stretta riguarda tutte le partecipazioni detenute nell’ambito di un’impresa. Restano invece esclusi dall’intervento:
i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa;
gli enti non commerciali, che continuano ad applicare la propria disciplina speciale (tassazione integrale o esclusione del 50% per le attività di interesse generale, ai sensi della Legge n. 178/2020), poiché il loro regime non è direttamente collegato agli articoli 59 e 89 del TUIR modificati dalla manovra.
Sul piano temporale, le nuove regole si applicano ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026. Le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2025 restano assoggettate alla normativa previgente.
Plusvalenze e PEX: nasce un regime a “doppio binario”
La logica restrittiva si estende anche alla disciplina delle plusvalenze da partecipazioni (art. 87 TUIR – regime PEX).
Anche in questo caso, l’esenzione del 95% sul capital gain diventa subordinata, oltre ai requisiti tradizionali, al possesso di una partecipazione “qualificata”, ossia:
almeno il 5% del capitale, oppure
un valore fiscale di almeno 500.000 euro.
Tuttavia, il legislatore introduce una clausola di salvaguardia fondamentale per la certezza del diritto.
Il nuovo requisito dimensionale si applica solo alle partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026.
Di fatto, si crea un sistema a doppio binario:
partecipazioni acquisite fino al 31 dicembre 2025: continuano a beneficiare del regime PEX secondo le vecchie regole, senza soglie quantitative, purché siano rispettati gli altri requisiti (ininterrotto possesso, residenza fiscale della partecipata, commercialità);
partecipazioni acquisite dal 2026: l’esenzione del 95% è riconosciuta solo se, oltre ai requisiti storici, sono rispettate anche le nuove soglie dimensionali.
Persone fisiche: rivalutazione delle partecipazioni meno conveniente
Per le persone fisiche e per i soggetti non imprenditori, la Legge di Bilancio 2026 interviene sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non quotate, possedute al 1° gennaio 2026.
L’imposta sostitutiva per l’affrancamento sale dal 18% al 21%, modificando in modo significativo l’analisi di convenienza economica.
Il motivo è strutturale:
l’imposta sostitutiva del 21% si applica sull’intero valore della partecipazione (valore di perizia o valore normale);
l’imposta ordinaria del 26% colpisce invece solo la plusvalenza realizzata al momento della cessione.
Il punto di pareggio evidenzia che la rivalutazione risulta conveniente solo se la plusvalenza latente supera l’80,77% del valore complessivo della partecipazione. In presenza di un costo storico rilevante, il differenziale di aliquota penalizza l’affrancamento.
Un esempio chiarisce l’effetto pratico:
una partecipazione acquistata a 30.000 euro e rivalutata a 100.000 euro comporterebbe un’imposta sostitutiva di 21.000 euro. In caso di vendita senza rivalutazione, la tassazione ordinaria sulla plusvalenza (70.000 euro) sarebbe pari a 18.200 euro, risultando più conveniente.
La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di paradigma nella fiscalità delle partecipazioni. I regimi di favore non scompaiono, ma vengono riservati a strutture partecipative di dimensione significativa, con un impatto diretto sulle strategie societarie e sulle valutazioni di investimento.
Diventa quindi essenziale, per imprese e investitori, analizzare con attenzione la struttura delle partecipazioni detenute, la data di acquisizione e le prospettive di distribuzione o dismissione, per evitare effetti fiscali inattesi in un contesto normativo sempre più selettivo.
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