Erogazioni liberali agli enti del Terzo settore: detrazione e deduzione solo con l’iscrizione al RUNTS
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo settore possono beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Prima di indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, tuttavia, il contribuente deve verificare che l’organizzazione beneficiaria risulti regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il RUNTS.
La disciplina delle detrazioni e delle deduzioni riconosciute per le liberalità destinate agli ETS è contenuta principalmente nell’articolo 83 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, ossia il Codice del Terzo settore.
Detrazione del 30% o del 35%
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali, in denaro oppure in natura, a favore degli enti del Terzo settore possono detrarre dall’IRPEF il 30% dell’importo donato.
L’agevolazione si applica alle liberalità destinate agli ETS, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
La spesa sulla quale calcolare la detrazione non può superare complessivamente 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
La percentuale sale al 35% quando la donazione viene effettuata a favore di un’organizzazione di volontariato, OdV, regolarmente iscritta al RUNTS.
In sintesi:
- detrazione del 30% per le erogazioni agli enti del Terzo settore;
- detrazione del 35% per le erogazioni alle organizzazioni di volontariato;
- limite massimo di spesa agevolabile pari a 30.000 euro annui.
Deduzione entro il 10% del reddito complessivo
In alternativa alla detrazione, le liberalità in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società possono essere dedotte dal reddito complessivo netto.
La deduzione è riconosciuta entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Quando l’importo della donazione supera il limite utilizzabile nell’anno, la parte eccedente può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino al completo utilizzo.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo rilevante per l’agevolazione devono essere considerati anche alcuni redditi soggetti a regimi sostitutivi, tra cui:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi dei contribuenti che applicano il regime forfetario;
- la quota relativa all’agevolazione ACE;
- le mance assoggettate a imposta sostitutiva riconosciute ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Detrazione e deduzione sono alternative
Il contribuente non può applicare contemporaneamente la detrazione e la deduzione sulla stessa erogazione.
Occorre quindi valutare quale delle due agevolazioni risulti più conveniente in relazione al reddito dichiarato, all’imposta dovuta e all’importo complessivo delle liberalità effettuate.
Per la dichiarazione dei redditi 2026, relativa alle spese sostenute nel 2025, le principali indicazioni sono le seguenti:
| Agevolazione | Misura | Modello 730/2026 | Modello Redditi PF 2026 |
|---|---|---|---|
| Detrazione per erogazioni agli ETS | 30% su massimo 30.000 euro | Righi E8-E10, codice 71 | Righi RP8-RP13, codice 71 |
| Detrazione per erogazioni alle OdV | 35% su massimo 30.000 euro | Righi E8-E10, codice 76 | Righi RP8-RP13, codice 76 |
| Deduzione dal reddito | Entro il 10% del reddito complessivo | Rigo E36 | Rigo RP36 |
Iscrizione al RUNTS: il controllo preliminare
La possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali è subordinata all’iscrizione dell’ente beneficiario al RUNTS, operativo dal 23 novembre 2021.
Prima di effettuare la donazione, o comunque prima di inserirla nella dichiarazione dei redditi, è quindi opportuno controllare la posizione dell’organizzazione consultando l’elenco pubblico degli enti iscritti, disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La disciplina varia in base alla tipologia di ente.
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
Per le OdV e le APS già iscritte nei precedenti registri e successivamente trasferite nel RUNTS, le erogazioni restano agevolabili senza interruzioni.
Sono quindi detraibili o deducibili sia le donazioni ricevute durante l’iscrizione nei precedenti registri sia quelle ricevute dopo il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS.
Quando, invece, l’ente viene escluso dal Registro al termine del procedimento di trasmigrazione, le liberalità ricevute successivamente all’estromissione non possono beneficiare della detrazione o della deduzione.
Altri enti del Terzo settore
Per gli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale precedentemente iscritti nei registri di settore, il beneficio fiscale decorre dal momento dell’effettiva iscrizione al RUNTS.
Il regime transitorio per le ONLUS
Le agevolazioni continuano ad applicarsi, in via transitoria, anche alle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe prevista dal Decreto legislativo n. 460 del 1997.
La posizione delle ONLUS deve comunque essere valutata considerando il processo di definitiva entrata in vigore della disciplina fiscale del Terzo settore e il relativo passaggio nel RUNTS.
Come devono essere utilizzate le donazioni
La detrazione o la deduzione è riconosciuta a condizione che l’ente utilizzi le somme e i beni ricevuti per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il requisito deriva dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore, che vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
Donazioni in natura: come determinare il valore
Le agevolazioni fiscali riguardano non soltanto le somme di denaro, ma anche i beni donati agli enti del Terzo settore.
In questo caso, il valore della liberalità deve essere determinato facendo riferimento al valore normale del bene, secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del TUIR.
Quando il valore della singola cessione supera 30.000 euro, oppure non può essere determinato attraverso parametri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata.
La perizia deve attestare il valore dei beni e deve avere una data non anteriore a 90 giorni rispetto al trasferimento.
Pagamenti solo con strumenti tracciabili
Per beneficiare della detrazione o della deduzione, le erogazioni in denaro devono essere effettuate con modalità tracciabili.
Sono ammessi, in particolare:
- bonifico bancario o postale;
- carta di credito;
- carta di debito;
- carta prepagata;
- assegno bancario;
- assegno circolare;
- altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa.
Le donazioni effettuate in contanti non danno diritto al beneficio fiscale.
Il contribuente deve quindi conservare la documentazione relativa al pagamento e, preferibilmente, una ricevuta o attestazione rilasciata dall’ente beneficiario, dalla quale risultino la natura liberale del versamento e i dati dell’organizzazione.
Adozioni a distanza e trasporto di persone con disabilità
Tra le erogazioni potenzialmente agevolabili rientrano anche le somme versate a una ONLUS per sostenere un’adozione a distanza.
In questo caso, il contribuente deve essere in possesso di un’attestazione contenente il riepilogo annuale dei versamenti effettuati. Le somme devono inoltre risultare nelle scritture contabili dell’organizzazione.
Possono essere agevolati anche i contributi volontari versati a una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che devono sottoporsi a cure mediche periodiche, purché il versamento costituisca una vera liberalità e sia indipendente dal servizio ricevuto.
Quando, invece, il pagamento rappresenta il corrispettivo del trasporto, non si tratta di un’erogazione liberale. La somma potrà eventualmente essere considerata una spesa sanitaria, previa emissione della relativa fattura da parte dell’organizzazione.
Limiti alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro
A partire dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro devono considerare anche i nuovi limiti complessivi applicabili ad alcuni oneri detraibili.
L’importo massimo delle detrazioni può variare in funzione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
La presenza del limite specifico di 30.000 euro previsto per le erogazioni liberali deve quindi essere coordinata con il tetto complessivo delle spese detraibili applicabile ai contribuenti con redditi più elevati.
Divieto di cumulo con altre agevolazioni
La medesima erogazione non può beneficiare contemporaneamente di più detrazioni o deduzioni previste da disposizioni differenti.
Il contribuente che applica la detrazione del 30% per le liberalità agli ETS non può utilizzare, per le stesse somme, anche la detrazione del 35% prevista per le organizzazioni di volontariato.
Allo stesso modo, chi sceglie la deduzione prevista dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore non può applicare sulla medesima spesa la detrazione del 26% prevista per alcune erogazioni a favore delle ONLUS e di iniziative umanitarie, religiose o laiche.
Quali controlli effettuare prima della dichiarazione
Prima di inserire una donazione nel modello 730 o nel modello Redditi è opportuno verificare:
- che il beneficiario sia iscritto al RUNTS o rientri nel regime transitorio previsto per le ONLUS;
- che il pagamento sia stato effettuato con uno strumento tracciabile;
- che la ricevuta indichi chiaramente la natura liberale del versamento;
- che la spesa non sia già stata utilizzata per un’altra agevolazione;
- se risulti più conveniente applicare la detrazione oppure la deduzione;
- che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa.
L’iscrizione dell’ente al RUNTS rappresenta quindi uno dei controlli fondamentali per evitare la perdita dell’agevolazione o il recupero delle imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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