ETS: chiarimenti ministeriali su libri sociali e ruolo dei volontari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, è intervenuto nuovamente sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), fornendo importanti precisazioni in materia di libri sociali e partecipazione dei volontari alle cariche sociali. I chiarimenti si inseriscono nel quadro aggiornato delineato dal recente Decreto Ministeriale n. 2/2026, che ha introdotto modifiche rilevanti al funzionamento del RUNTS.

L’intervento ministeriale affronta due temi centrali per la governance degli ETS: da un lato il diritto degli associati di accedere ai libri sociali, dall’altro il corretto inquadramento del ruolo dei volontari all’interno degli organi dell’ente.

Il diritto di accesso ai libri sociali: limiti e garanzie

Il diritto degli associati di esaminare i libri sociali trova fondamento nell’art. 15 del Codice del Terzo Settore e rappresenta una diretta espressione dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione che caratterizzano gli ETS.

La Nota ministeriale chiarisce tuttavia che tale diritto non è assoluto né illimitato. Il suo esercizio deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando utilizzi strumentali o tali da compromettere il regolare funzionamento dell’ente.

Un punto particolarmente rilevante riguarda la legittimità delle clausole statutarie che disciplinano le modalità di accesso ai libri sociali. Il Ministero ammette la possibilità di introdurre regole organizzative, anche differenziate, soprattutto negli enti più strutturati. Ad esempio, può essere previsto che la consultazione diretta sia affidata a rappresentanze o delegazioni, anziché ai singoli associati.

Tuttavia, tali limitazioni devono rispettare due condizioni fondamentali: garantire comunque un adeguato flusso informativo verso la base associativa ed evitare la creazione di “zone opache” che impediscano il controllo sull’operato degli amministratori.

Di conseguenza, risulta illegittima qualsiasi previsione statutaria che escluda in modo totale il diritto di accesso ai libri sociali. Una simile clausola contrasterebbe con i principi cardine dell’ordinamento associativo e potrebbe essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 23 del codice civile.

Volontari e cariche sociali: quando è possibile la compatibilità

Il secondo tema affrontato riguarda la possibilità di qualificare come volontaria l’attività svolta dai componenti degli organi sociali, in particolare dagli amministratori.

Il Ministero conferma un orientamento già espresso in passato: l’attività connessa all’esercizio di una carica sociale può essere considerata volontaria, purché rispetti il requisito essenziale della gratuità. L’impegno gestionale e organizzativo, infatti, è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e può rientrare a pieno titolo nel concetto di volontariato.

Tuttavia, la gratuità, pur essendo condizione necessaria, non è di per sé sufficiente. Occorre che l’attività sia svolta in modo spontaneo, disinteressato e senza alcuna forma di vantaggio economico, diretto o indiretto.

Particolare attenzione va prestata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), per le quali la normativa prevede un regime più rigoroso: è infatti vietata qualsiasi forma di compenso per i componenti degli organi sociali. L’unica eccezione riguarda i membri dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, per i quali è ammessa una remunerazione.

Resta inoltre fermo il principio di incompatibilità tra la qualifica di volontario e quella di lavoratore, subordinato o autonomo, all’interno dello stesso ente. Tale divieto è posto a tutela della genuinità del rapporto associativo e per evitare possibili elusioni della normativa lavoristica.

Un ulteriore obbligo riguarda la copertura assicurativa: gli ETS devono garantire ai volontari la tutela contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, anche in caso di attività svolte in modo occasionale.

Collaborazioni occasionali e semplificazione amministrativa

La Nota ministeriale affronta infine il tema delle collaborazioni sporadiche, distinguendo tra volontari “strutturati” e associati che partecipano in modo occasionale alla vita dell’ente.

In quest’ultimo caso, quando il contributo è limitato e non continuativo – ad esempio per attività semplici o episodiche – non si configura una vera e propria prestazione di volontariato. Tale impostazione risponde a un’esigenza di semplificazione, evitando di gravare l’ente di obblighi amministrativi e assicurativi per attività marginali.

Considerazioni finali

I chiarimenti forniti dal Ministero contribuiscono a definire un equilibrio tra esigenze di trasparenza, tutela degli associati e funzionalità organizzativa degli ETS. Da un lato viene ribadita la centralità del diritto di controllo interno, dall’altro si riconosce la necessità di regolamentarne l’esercizio in modo ragionevole.

Allo stesso tempo, viene confermata una visione ampia del volontariato, che include anche le funzioni gestionali, purché svolte nel rispetto dei principi di gratuità, correttezza e assenza di conflitti di interesse.

Per gli enti del Terzo Settore si tratta di indicazioni operative rilevanti, che richiedono un’attenta verifica degli statuti e delle prassi interne, al fine di garantire piena conformità al quadro normativo vigente.

 

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