ETS e regime forfettario: come gestire correttamente il passaggio dal regime ordinario

Dal 1° gennaio 2026 è pienamente operativa la nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore. Tra gli aspetti più delicati rientra il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, soprattutto per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività commerciali.

Il cambiamento non comporta soltanto l’applicazione di un diverso metodo di calcolo del reddito. Prima di entrare nel nuovo regime, infatti, l’ente deve verificare la presenza di componenti di reddito, costi, ricavi e perdite fiscali derivanti dagli esercizi precedenti.

Il regime forfettario per APS e ODV

L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore consente alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Organizzazioni di Volontariato di applicare un regime forfettario alle attività commerciali svolte.

Il regime è accessibile quando, nel periodo d’imposta precedente, l’ente ha percepito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, rapportati alla durata del periodo d’imposta. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale oppure, in caso di avvio dell’attività, nella dichiarazione di inizio attività.

Il reddito imponibile non viene determinato sottraendo analiticamente i costi dai ricavi. Si applica, invece, un coefficiente di redditività ai ricavi commerciali percepiti:

  • 1% per le Organizzazioni di Volontariato;
  • 3% per le Associazioni di Promozione Sociale.

In presenza, ad esempio, di 20.000 euro di ricavi commerciali, un’APS determina un reddito imponibile forfettario pari a 600 euro, corrispondente al 3% dei ricavi.

Il regime prevede inoltre l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Cosa accade nel passaggio dal regime ordinario

Nel regime ordinario il reddito viene calcolato considerando i ricavi e i costi effettivamente sostenuti. Alcune componenti possono però essere distribuite fiscalmente su più esercizi.

È il caso, ad esempio, delle plusvalenze rateizzate o delle spese la cui deduzione è stata suddivisa in più periodi d’imposta.

Con il passaggio al regime forfettario, questo meccanismo non può continuare. Il nuovo sistema, infatti, determina il reddito attraverso percentuali prestabilite e non tiene conto in maniera analitica dei singoli ricavi e costi.

Per questo motivo, nell’ultimo esercizio soggetto al regime ordinario, l’ente deve procedere al riallineamento delle componenti fiscali ancora sospese.

La chiusura delle componenti positive e negative

Le componenti positive di reddito non ancora tassate devono essere interamente imputate all’ultimo periodo d’imposta in cui trova applicazione il regime ordinario.

Un esempio è rappresentato dalla quota residua di una plusvalenza che l’ente aveva scelto di tassare in più esercizi. La parte non ancora assoggettata a imposizione deve concorrere integralmente alla formazione del reddito dell’ultimo anno ordinario.

Lo stesso principio si applica alle componenti negative non ancora dedotte. Le quote residue di costi o spese deducibili in più esercizi devono essere portate integralmente in deduzione nell’ultimo periodo d’imposta soggetto al regime ordinario.

Il riallineamento evita che alcuni proventi restino definitivamente esclusi dalla tassazione oppure che l’ente perda il diritto a dedurre costi maturati prima del passaggio al nuovo regime.

Come vengono gestite le perdite pregresse

Il passaggio al regime forfettario non determina la cancellazione delle perdite fiscali prodotte durante l’applicazione del regime ordinario.

Le perdite pregresse possono essere utilizzate per ridurre il reddito calcolato attraverso il coefficiente forfettario. Il cambio di regime garantisce quindi una continuità fiscale tra la gestione precedente e quella successiva.

L’utilizzo delle perdite segue le regole ordinarie: possono essere compensate entro il limite dell’80% del reddito imponibile del periodo, mentre l’eventuale parte residua può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti temporali, fino al suo completo assorbimento.

Un esempio pratico

Si consideri un’APS che dal 2026 sceglie di adottare il regime forfettario.

Nel 2025, ultimo esercizio in regime ordinario, l’associazione presenta:

  • una quota residua di plusvalenza pari a 1.000 euro;
  • costi ancora da dedurre per 400 euro;
  • perdite fiscali pregresse pari a 200 euro.

Nel periodo d’imposta 2025 l’ente dovrà includere integralmente la plusvalenza residua tra i componenti positivi e dedurre l’intero importo dei costi ancora sospesi.

Nel 2026 l’APS consegue ricavi commerciali per 30.000 euro. Applicando il coefficiente di redditività del 3%, il reddito forfettario è pari a 900 euro.

Su tale importo potranno essere utilizzate le perdite fiscali pregresse, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Il reddito effettivamente assoggettato a tassazione sarà quindi ridotto, mentre l’eventuale perdita non utilizzata potrà essere riportata agli esercizi successivi.

Le verifiche da effettuare prima dell’opzione

Prima di scegliere il regime forfettario è opportuno effettuare una ricognizione della situazione fiscale e contabile dell’ente.

In particolare, occorre verificare:

  • l’ammontare dei ricavi commerciali percepiti;
  • la presenza di plusvalenze o altri proventi rateizzati;
  • i costi non ancora interamente dedotti;
  • le perdite fiscali riportabili;
  • la convenienza economica del regime forfettario;
  • la corretta comunicazione dell’opzione.

Il regime può offrire importanti semplificazioni, ma il passaggio deve essere pianificato con attenzione. Un’errata gestione delle componenti pregresse può determinare inesattezze nella dichiarazione dei redditi o la perdita di deduzioni fiscali spettanti.

Il regime forfettario rappresenta una significativa opportunità di semplificazione per APS e ODV con attività commerciali di dimensioni contenute.

La scelta, tuttavia, non deve essere valutata esclusivamente sulla base del coefficiente di redditività. È indispensabile analizzare la situazione fiscale maturata negli esercizi precedenti e chiudere correttamente tutte le componenti ancora sospese.

Considerata la complessità della disciplina e le specificità di ciascun ente, è consigliabile effettuare il passaggio con il supporto di un professionista, così da verificare preventivamente requisiti, convenienza e adempimenti necessari.

Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza professionale riferita alla situazione del singolo ente.

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