ETS: nuovo modello di rendiconto per cassa aggregato dal 2026
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 18 febbraio 2026 (G.U. 21 marzo 2026, n. 67), si compie un ulteriore passo nel processo di semplificazione amministrativa previsto per gli enti del Terzo settore (ETS). Il decreto introduce infatti un nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, destinato agli enti di minori dimensioni, con applicazione a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2026.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, rafforzando l’obiettivo di ridurre gli oneri contabili per gli enti caratterizzati da limitati volumi economici, senza sacrificare le esigenze di trasparenza e correttezza informativa richieste, anche alla luce del principio contabile OIC 35.
Ambito soggettivo e natura della semplificazione
Il nuovo modello riguarda gli ETS che registrano entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, come ridefinito dall’art. 4 della Legge 104/2024. Per tali enti, la redazione del rendiconto per cassa in forma aggregata rappresenta una facoltà e non un obbligo, esercitabile indipendentemente dal possesso della personalità giuridica.
La principale innovazione consiste nella possibilità di rappresentare le operazioni economiche mediante macro-voci, evitando il dettaglio analitico delle singole componenti. Si tratta di una semplificazione rilevante, soprattutto per le realtà associative di piccole dimensioni, spesso prive di strutture amministrative complesse.
Decorrenza e coordinamento normativo
Sotto il profilo temporale, l’art. 3 del decreto stabilisce che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del provvedimento. Nella prassi, ciò si traduce nell’applicazione ai bilanci 2026.
Questo determina un parziale disallineamento rispetto ad altre modifiche introdotte dalla Legge 104/2024, operative già dai bilanci 2025. Tuttavia, tale scelta appare coerente con l’orientamento ministeriale (nota n. 12607/2017), secondo cui le disposizioni che richiedono atti attuativi producono effetti solo successivamente alla loro adozione.
Struttura del nuovo rendiconto aggregato
Dal punto di vista strutturale, il nuovo schema mantiene l’impostazione tradizionale del rendiconto per cassa, basata su sezioni contrapposte di entrate e uscite, con l’obbligo di indicare i dati comparativi dell’esercizio precedente.
La vera innovazione è rappresentata dalla riduzione del livello di dettaglio informativo, con articolazione in tre sezioni principali:
- Gestione corrente, suddivisa in cinque macro-aree:
- attività di interesse generale
- attività diverse
- raccolta fondi
- attività finanziarie e patrimoniali
- attività di supporto generale
- Investimenti e disinvestimenti, con evidenza delle operazioni relative alle immobilizzazioni e del relativo risultato gestionale
- Disponibilità liquide, con indicazione delle giacenze di cassa e dei depositi bancari o postali
È inoltre prevista, in via facoltativa, la possibilità di includere un prospetto degli oneri figurativi, utile a rappresentare componenti economiche non monetarie e offrire una visione più completa della dimensione economica dell’ente.
Impatti operativi e vantaggi
L’introduzione del modello aggregato comporta un significativo alleggerimento degli adempimenti contabili per gli ETS di piccole dimensioni. La riduzione del dettaglio richiesto si traduce in minori costi amministrativi e in una gestione più snella della rendicontazione.
Allo stesso tempo, la standardizzazione dello schema garantisce uniformità e comparabilità dei dati, elementi fondamentali sia per le attività di controllo sia per assicurare trasparenza nei confronti di soci, finanziatori e stakeholder.
Scelta del modello e responsabilità degli amministratori
Resta ferma la possibilità per gli amministratori di optare per la redazione del bilancio in forma ordinaria, qualora ritenuta più adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell’ente. In tali casi, potrà risultare opportuno adottare una rappresentazione più analitica, eventualmente accompagnata dalla relazione di missione, anche laddove non obbligatoria.
Il decreto recepisce, inoltre, l’orientamento espresso con la circolare ministeriale n. 6/2024, ribadendo che la scelta del modello semplificato ricade nella responsabilità degli amministratori e degli eventuali organi di controllo. Su di essi grava, in ogni caso, l’obbligo di garantire la correttezza delle informazioni di bilancio e di attestare il mantenimento della qualifica di ETS.
Il nuovo modello di rendiconto per cassa aggregato rappresenta un intervento coerente con la logica di proporzionalità che permea la riforma del Terzo settore: meno adempimenti per gli enti più piccoli, senza compromettere la trasparenza.
Per i professionisti e gli operatori del settore, si apre ora una fase di accompagnamento degli enti nella valutazione della soluzione più adeguata, bilanciando esigenze di semplificazione e qualità dell’informazione contabile.
Commercialista Aversa
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