Di seguito un quadro completo e aggiornato delle regole operative.
Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari
Sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che effettuano operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Dal 1° luglio 2024 l’obbligo è stato esteso in via generalizzata anche ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014.
Restano invece esclusi dall’obbligo:
i piccoli produttori agricoli (art. 34, comma 6, DPR 633/1972);
i soggetti che hanno ottenuto la dispensa dagli adempimenti di fatturazione per operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis DPR 633/1972;
gli operatori sanitari per le prestazioni rese a consumatori finali, per le quali permane il divieto di emissione tramite SdI in ragione della particolare sensibilità dei dati trattati.
Compilazione della fattura elettronica nel regime forfettario
Il contribuente forfettario che utilizza la procedura web dell’Agenzia delle Entrate deve prestare particolare attenzione alla corretta valorizzazione di alcuni campi.
Regime fiscale
Nella sezione “Dati della fattura” va selezionato:
Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)Aliquota IVA e natura dell’operazione
Poiché i forfettari non addebitano l’IVA in fattura, nelle righe di dettaglio beni/servizi occorre indicare:
Aliquota IVA: 0%
Natura: N2.2 – Non soggette – altri casi (o voce equivalente nell’applicativo)
Indicazioni obbligatorie in causale
È necessario inserire il riferimento normativo che giustifica la non applicazione dell’IVA.
Nel campo “Causale” va riportata la dicitura:
“Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.
Ulteriore causale per i professionisti
Se il soggetto è un professionista (e quindi non soggetto a ritenuta d’acconto), deve essere aggiunta una seconda causale:
“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
Dati della cassa previdenziale
Il professionista forfettario deve compilare anche la sezione “Dati cassa previdenziale”, qualora dovuto, tramite il menu “Altri dati”.
Imposta di bollo nelle fatture dei forfettari
Quando la fattura è soggetta a bollo:
va attivata la sezione “Dati bollo”;
il campo “Bollo virtuale” deve essere impostato su “Sì”;
l’importo totale del documento deve includere i 2 euro di imposta.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione specifici template precompilati, accessibili dal portale Fatture e Corrispettivi → Generazione da template, utili per semplificare l’emissione sia verso privati sia verso la Pubblica Amministrazione.
Fattura elettronica e fattura cartacea: principali differenze
Dal punto di vista sostanziale, la fattura elettronica mantiene lo stesso valore fiscale della fattura tradizionale. Le differenze principali riguardano:
la redazione in formato strutturato XML mediante strumenti informatici;
la trasmissione obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI) all’indirizzo telematico del destinatario.
Resta possibile emettere la fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione (art. 21, comma 4, lett. a), DPR 633/1972), purché al momento della cessione o prestazione venga rilasciato un documento di trasporto o documento equipollente.
I vantaggi della fatturazione elettronica per i forfettari
L’introduzione dell’obbligo comporta anche diversi benefici operativi e fiscali.
Efficienza amministrativa
La fattura elettronica consente di:
eliminare l’uso della carta;
automatizzare la contabilizzazione dei dati;
ridurre errori di inserimento manuale;
migliorare la tracciabilità delle operazioni.
Inoltre, grazie al passaggio tramite SdI, la fattura acquisisce data certa di emissione e consegna, aumentando l’affidabilità nei rapporti commerciali.
Semplificazioni fiscali
Per gli operatori IVA inclusi nella platea individuata dal provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
bozze dei registri IVA (artt. 23 e 25 DPR 633/1972);
bozze delle liquidazioni periodiche;
bozza della dichiarazione annuale IVA.
Riduzione dei termini di accertamento
Se i pagamenti superiori a 500 euro sono effettuati e ricevuti con strumenti tracciabili, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di due anni, ai sensi:
dell’art. 57 DPR 633/1972;
dell’art. 43 DPR 600/1973.
Consultazione digitale delle fatture
Operatori IVA e consumatori finali possono consultare e scaricare in qualsiasi momento le fatture emesse e ricevute tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, con evidenti vantaggi in termini di conservazione documentale.
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari segna un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei rapporti fiscali. Per i professionisti e le piccole attività è fondamentale prestare attenzione alla corretta compilazione dei campi specifici del regime, al fine di evitare scarti da parte dello SdI e possibili irregolarità formali.
Una gestione consapevole dello strumento consente non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di beneficiare delle semplificazioni amministrative e dei vantaggi fiscali previsti dall’attuale sistema.
consulenza startup aversa caserta
Commercialista aversa
Commercialista Napoli