Imprese: Omaggi Natalizi 2024

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, molte imprese decidono di fare omaggi a clienti, fornitori o dipendenti. La disciplina per il 2024 non ha subito modifiche rilevanti rispetto all’anno precedente. È ancora possibile sostenere le spese per gli omaggi anche in contanti senza perdere la deducibilità, nonostante l’introduzione dell’obbligo di mezzi tracciabili previsto per il 2025 (art. 10 del Disegno di Legge di bilancio).
Le normative di riferimento sono:

  • Art. 19-bis1, lettera h) del D.P.R. 633/1972 per la detrazione dell’IVA;
  • Art. 108, comma 2, TUIR (D.P.R. 917/1986) per la deducibilità ai fini delle imposte dirette.

 

Deducibilità delle Spese Sostenute per Omaggi

Omaggi ai Clienti

 Valore unitario ≤ 50 euro

Gli omaggi il cui valore unitario non supera i 50 euro sono interamente deducibili come spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR.

 Valore unitario > 50 euro

Classificati come “spese di rappresentanza”.

La deducibilità è proporzionale ai ricavi e proventi della gestione caratteristica, secondo queste percentuali:

  • 1,5% dei ricavi/proventi fino a 10 milioni di euro.
  • 0,6% dei ricavi/proventi eccedenti 10 milioni e fino a 50 milioni di euro.
  • 0,4% dei ricavi/proventi eccedenti 50 milioni di euro.

 

Omaggi ai Dipendenti

Gli omaggi concessi ai dipendenti sono deducibili come costi per prestazioni di lavoro (art. 95, comma 1, TUIR).

  • Sono esenti da tassazione per i dipendenti se il valore totale degli omaggi (inclusi altri fringe benefit) non supera 258,23 euro.
  • Per il 2024, il limite è stato elevato a 1.000 o 2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1, commi 16-17, L. 213/2023).

 

Trattamento Fiscale degli Omaggi

Determinazione del Valore Unitario

Il valore unitario di un omaggio si calcola considerando il valore complessivo del regalo, e non dei singoli beni che lo compongono.

Esempio:

·      Un cesto natalizio del valore totale di 35 euro (es. beni da 20, 5 e 10 euro) è interamente deducibile.

·      Un cesto da 60 euro (es. beni da 20 e 40 euro) è soggetto alle regole delle spese di rappresentanza.

 Aspetti IVA

Valore ≤ 50 euro

L’IVA è interamente detraibile.

Valore > 50 euro

L’IVA non è detraibile.

 

Quanto alla cessione gratuita, le regole sono:

Art. 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972:

Gli omaggi con valore ≤ 50 euro non costituiscono cessione imponibile ai fini IVA.

Per beni di valore superiore, si applicano regole IVA specifiche.

 

Omaggi di beni alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa

Quando un’impresa concede in omaggio beni prodotti o scambiati nell’ambito della propria attività, si applicano regole specifiche:

 

Valore normale del bene

Il valore dell’omaggio viene determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente praticato per beni simili in condizioni di libera concorrenza (art. 9, D.P.R. 917/1986).

 

Trattamento IVA

La cessione gratuita di tali beni è sempre rilevante ai fini IVA, indipendentemente dal loro valore.

L’IVA può essere assolta tramite:

  • Emissione di fattura con rivalsa IVA.
  • Emissione di fattura senza rivalsa IVA.
  • Emissione di autofattura.
  • Gestione tramite il registro degli omaggi.

 

Obblighi documentali

È obbligatorio emettere un Documento di Trasporto (DDT) al momento della consegna, specificando la causale come “omaggio” o “cessione gratuita”. Questo permette di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso.

 

Cene Natalizie con i Dipendenti

Le spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti sono:

Deducibili fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, comma 1, TUIR).

Per cene svolte in ristoranti o strutture esterne, la deducibilità è limitata al 75% del costo complessivo (art. 109, comma 5, TUIR).

 

Deduzione ai fini IRAP

Le regole variano in base al tipo di soggetto giuridico:

Soggetti IRES:
Le spese di rappresentanza e per omaggi sono deducibili al 100% poiché rientrano negli oneri diversi di gestione.

Società di persone (non optanti per le regole IRES):
Le spese sono indeducibili ai fini IRAP (art. 5-bis, D.lgs. 447/1997).

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