Incentivi 2025 per aggregazioni d’impresa: istruzioni INPS

Incentivi 2025 per aggregazioni d’impresa: istruzioni INPS
Le regole per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 4-ter del DL 4/2024 a favore delle nuove grandi imprese nate da fusioni, cessioni o acquisizioni.

Con il Messaggio INPS n. 3344 del 6 novembre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative e contabili per l’applicazione dell’incentivo contributivo previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

La misura, sperimentale per gli anni 2024 e 2025, mira a favorire i processi di aggregazione aziendale e a tutelare l’occupazione mediante esoneri contributivi e programmi di formazione del personale.

Beneficiari

Il beneficio è destinato alle nuove imprese costituite a seguito di fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d’azienda che impieghino almeno 1.000 lavoratori.

La fruizione dell’esonero è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Contenuti dell’accordo

L’accordo deve includere:

  • un progetto industriale e di politica attiva con piani di formazione o riqualificazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive nel periodo di godimento del beneficio);

  • le strategie di tutela dei livelli occupazionali.

Quadro normativo

Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di € 3.500 annui per ciascun lavoratore.

Periodo di fruizione Percentuale esonero Massimale annuo Massimale mensile
Primi 24 mesi 100% € 3.500 € 291,66
Ulteriori 12 mesi 100% € 2.000 € 166,66

L’agevolazione può essere prorogata per ulteriori 12 mesi e concessa nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica del Ministero del Lavoro.

La decorrenza coincide con la data di trasferimento dei lavoratori indicata nell’accordo governativo. Le imprese beneficiarie riceveranno dall’INPS il codice di autorizzazione “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/2024 art. 4-ter”).

L’INPS effettuerà verifiche annuali sui flussi Uniemens e comunicherà al Ministero del Lavoro l’ammontare degli esoneri fruiti.

L’agevolazione è compatibile con altri incentivi occupazionali, purché non si superi la contribuzione datoriale dovuta.
Le imprese dovranno inoltre garantire la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi dalla data dell’operazione societaria.

Revoche e sanzioni

In caso di licenziamenti non consentiti, è prevista una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per ciascun lavoratore interessato.
La mancata attuazione dei programmi formativi comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite, con le sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lett. a) della legge 388/2000.

Istruzioni operative Uniemens

Datori di lavoro privati – Sezione PosContributiva
Devono valorizzare in <InfoAggCausaliContrib> i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale>: IN24 (“Incentivo imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL n. 4/2024”);

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>: valore “N”;

  • <AnnoMeseRif>: periodo del conguaglio;

  • <ImportoAnnoMeseRif>: importo conguagliato.

I dati confluiscono nel DM2013 “virtuale” con i nuovi codici:

  • L631 – Conguaglio incentivo imprese nuova costituzione;

  • L632 – Arretrati incentivo imprese nuova costituzione.

I conguagli per periodi pregressi sono ammessi solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Gestione pubblica – Sezione ListaPosPA

  • <CodiceRecupero>: 71 (“Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale – Art. 4-ter DL 4/2024”);

  • <Importo>: importo dello sgravio.

Anche in questo caso, i recuperi pregressi sono ammessi nei flussi da dicembre 2025 a febbraio 2026.

Settore agricolo – Sezione PosAgri
I datori di lavoro agricoli devono utilizzare:

  • Codice 2L per i primi 24 mesi;

  • Codice 3L per il terzo anno;

  • Codice 4L per gli arretrati (competenza dicembre 2025).

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