Incentivo autoimpiego nei settori strategici: estensione ai liberi professionisti e riapertura delle domande

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Arrivano importanti chiarimenti dall’INPS sull’Incentivo per l’autoimpiego previsto dal Decreto Coesione. Con il Messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026, l’Istituto amplia ufficialmente la platea dei beneficiari, includendo anche i liberi professionisti, e riapre i termini per la presentazione delle domande.

La misura, già disciplinata dalla circolare INPS n. 148/2025, è rivolta ai giovani disoccupati under 35 che avviano un’attività nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica, con l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e sostenere l’avvio di nuove iniziative economiche.

Estensione dell’incentivo ai professionisti

Il principale elemento di novità riguarda l’estensione del contributo anche ai giovani liberi professionisti. L’INPS chiarisce che possono accedere all’agevolazione i disoccupati under 35 che abbiano avviato un’attività professionale rientrante nei settori strategici individuati dal decreto attuativo.

Per i professionisti, l’avvio dell’attività coincide con la data di apertura della partita IVA, che deve risultare compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Contestualmente, l’Istituto comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, esclusivamente riservata ai liberi professionisti.

Riapertura delle domande: scadenze e modalità

Le domande possono essere presentate:

  • dal 31 gennaio al 2 marzo 2026;

  • esclusivamente in via telematica;

  • tramite il servizio online INPS dedicato all’“Incentivo Decreto Coesione”, adeguato per accogliere anche le richieste dei professionisti.

Restano valide, in alternativa, le modalità di presentazione tramite patronati o Contact Center INPS.

A chi spetta il contributo autoimpiego

L’incentivo è stato introdotto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione) ed è finanziato con risorse pari a 63 milioni di euro, nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), Priorità Occupazione giovanile.

Il contributo consiste in:

  • 500 euro mensili;

  • riconosciuti per un massimo di 36 mesi;

  • e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Alla data di avvio dell’attività, il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • età inferiore a 35 anni;

  • stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di società, il beneficio può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.

Settori ammessi e limiti dell’agevolazione

Il decreto attuativo individua i settori strategici tramite specifici codici ATECO, che spaziano dall’industria manifatturiera ai servizi avanzati, dall’energia alla sanità, fino alle attività professionali, scientifiche e tecniche, ai servizi alle imprese e alle attività culturali.

Dal 1° gennaio 2025 si applica la classificazione ATECO 2025, con le relative tabelle di corrispondenza indicate dall’INPS.

L’incentivo rientra nel regime degli aiuti di Stato ed è riconoscibile esclusivamente alle piccole imprese, che rispettino i seguenti limiti:

  • meno di 50 occupati;

  • fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo è subordinato alla dimostrazione delle spese di avviamento e di mantenimento dell’attività, che devono essere documentate annualmente.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni:

  • dall’avvio dell’attività;

  • oppure dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, per le attività avviate in precedenza.

In fase di prima applicazione, per le attività già avviate prima della pubblicazione della circolare INPS, il termine decorre dalla data della circolare stessa.

L’istanza va trasmessa accedendo al sito INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, seguendo il percorso dedicato alle prestazioni non pensionistiche e selezionando l’“Incentivo Decreto Coesione”.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

  • i dati identificativi dell’attività;

  • il codice ATECO;

  • i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione alla data di avvio.

Lo stato di disoccupazione può essere autocertificato, ma viene successivamente verificato dall’INPS tramite le banche dati istituzionali.

Decorrenza, importi e regime fiscale

In caso di esito positivo dei controlli, il contributo decorre:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda;

  • oppure, per le attività già avviate, dal mese successivo alla data fissata dal decreto attuativo.

Il pagamento avviene in un’unica soluzione annuale anticipata, previa verifica della regolarità contributiva.

Il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito IRPEF;

  • non è soggetto a ritenute;

  • viene indicato nella Certificazione Unica come reddito esente.

In caso di perdita dei requisiti o cessazione dell’attività, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite a partire dalla data in cui il requisito viene meno.

Ripartizione territoriale delle risorse

Le risorse sono ripartite su base territoriale in funzione della sede legale dell’impresa, con una quota prevalente destinata alle regioni meno sviluppate. L’INPS monitora il rispetto dei limiti annuali di spesa fissati dal DL Coesione per ciascun esercizio finanziario.

 

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