Iscrizione al RUNTS delegabile: tutti i soggetti ammessi e le novità del Decreto 13 gennaio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, entra in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 gennaio 2026, che introduce modifiche rilevanti al DM 15 settembre 2020 n. 106, disciplinante le procedure operative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tra le novità di maggiore impatto per gli Enti del Terzo Settore (ETS) vi è la possibilità di delegare alcune funzioni operative, inclusa la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.

Iscrizione al RUNTS: ora è possibile la delega

Il decreto interviene sull’art. 8 del DM n. 106/2020, introducendo una significativa apertura: i rappresentanti legali degli enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica possono conferire delega a un soggetto terzo per la sottoscrizione e l’invio dell’istanza di iscrizione al RUNTS.

Elemento di rilievo è che il soggetto delegato non deve necessariamente essere iscritto a un albo professionale. Si tratta quindi di una semplificazione operativa che consente agli enti di individuare liberamente la figura più idonea, ferma restando la necessità di rispettare le modalità telematiche previste per la trasmissione delle istanze.

Estensione della delega anche agli aggiornamenti

Le modifiche riguardano anche l’art. 20 del DM n. 106/2020, ampliando l’ambito delle attività delegabili. Non solo l’iscrizione, ma anche l’aggiornamento delle informazioni presenti nel RUNTS potrà essere effettuato da un soggetto delegato.

Gli aggiornamenti riguardano, in particolare:

  • la perdita e il riacquisto della natura non commerciale dell’ente;
  • le variazioni delle attività svolte;
  • le modifiche relative agli organi sociali (nomine, cessazioni, variazione dei poteri);
  • la nomina o cessazione dell’organo di controllo e del revisore legale, con indicazione delle generalità;
  • l’eventuale accreditamento per l’accesso al contributo del 5 per mille, se successivo all’iscrizione.

Per le reti associative, le APS e le ODV, viene inoltre introdotto l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del numero e della tipologia degli associati, qualora scendano sotto le soglie minime richieste per il mantenimento della qualifica.

Deposito documentale: ampliamento e termini

Il decreto interviene anche sulla disciplina del deposito degli atti. Oltre ai bilanci, rientrano tra i documenti da depositare:

  • le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale, ove presenti;
  • per le fondazioni, la delibera di approvazione del bilancio.

Resta confermato il termine di 180 giorni per il deposito dei documenti contabili. Tuttavia, viene introdotto un regime più stringente per gli altri adempimenti: le variazioni rilevanti (ad esempio, il cambio degli amministratori) devono essere comunicate entro 30 giorni dalla modifica.

Una riforma orientata alla semplificazione operativa

Le modifiche introdotte dal Decreto 13 gennaio 2026 si inseriscono in un percorso di progressiva semplificazione degli adempimenti per gli ETS, con l’obiettivo di rendere più flessibile la gestione operativa e ridurre il carico amministrativo sui rappresentanti legali.

La possibilità di delega, in particolare, rappresenta un passaggio importante verso una gestione più efficiente e professionale delle relazioni con il RUNTS.

Per un quadro completo delle ulteriori novità, resta comunque necessario un esame integrale del testo del decreto.

 

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