IVA 2026: invio entro febbraio con il quadro VP per assolvere la LIPE del quarto trimestre

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Per i contribuenti IVA che intendono evitare l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2025, la normativa offre una possibilità alternativa: anticipare la presentazione della Dichiarazione IVA 2026 ed includere i dati contabili nel quadro VP.

Si tratta di una facoltà prevista dalla disciplina vigente che consente di semplificare gli adempimenti, a condizione che la dichiarazione annuale venga trasmessa entro il mese di febbraio 2026.

Scadenze della Dichiarazione IVA 2026

In via ordinaria, la Dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 da tutti i soggetti obbligati. Tuttavia, per coloro che scelgono di comunicare i dati del quarto trimestre mediante il quadro VP, la scadenza viene anticipata: la dichiarazione deve essere inviata entro la fine di febbraio 2026.

Il rispetto di questo termine è essenziale, poiché il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata oltre febbraio.

Modalità di trasmissione

La Dichiarazione IVA 2026 deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo una delle seguenti modalità:

  • invio diretto da parte del contribuente;

  • invio tramite intermediario abilitato;

  • invio da parte di soggetti incaricati per le Amministrazioni dello Stato;

  • invio tramite società appartenenti al gruppo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2-bis, del DPR n. 322/1998.

Il quadro VP e la LIPE del quarto trimestre

Il quadro VP del Modello IVA 2026 riproduce, nella sostanza, il contenuto informativo della LIPE del quarto trimestre. Attraverso la sua compilazione, il contribuente assolve l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche senza dover trasmettere separatamente la LIPE.

Il quadro è riservato ai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dal decreto-legge n. 34/2019, e riguarda esclusivamente i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA del quarto trimestre.

In caso di errori o inesattezze, resta ferma la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini.

Quadro VP, VH e VV: quale compilare

La scelta del quadro da compilare dipende dal momento di presentazione della dichiarazione:

  • se la dichiarazione IVA è presentata entro febbraio 2026, eventuali dati da inviare, integrare o correggere relativi al quarto trimestre devono essere indicati nel quadro VP; in tal caso non vanno compilati i quadri VH o VV, purché non vi siano dati da rettificare per trimestri precedenti;

  • se la dichiarazione è presentata oltre il mese di febbraio, la comunicazione o la rettifica delle liquidazioni periodiche deve avvenire tramite il quadro VH o, se del caso, il quadro VV.

Indicazioni operative per la compilazione

Per la compilazione del quadro VP si applicano, in linea generale, le stesse regole previste per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, cui si rinvia per l’individuazione dei dati da esporre nei singoli righi.

Particolare attenzione va prestata al rigo VP1:

  • il campo 4 deve essere barrato se i dati indicati si riferiscono alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 633/1972;

  • il campo 5 va compilato esclusivamente in presenza di operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive intervenute nel corso dell’anno, indicando la partita IVA del soggetto trasformato (ad esempio società incorporata, scissa, conferente o cedente).

La presenza di più moduli dovuta alla compilazione di più quadri VP non incide sul numero complessivo dei moduli della dichiarazione da indicare nel frontespizio.

L’inserimento della LIPE del quarto trimestre nel quadro VP rappresenta un’opportunità di semplificazione per i contribuenti IVA, ma richiede una corretta pianificazione delle tempistiche. Il rispetto della scadenza di febbraio è determinante: oltre tale termine, la strada del quadro VP non è più percorribile e tornano applicabili le modalità ordinarie di comunicazione.

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