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Affitti brevi: discriminazione fiscale per chi utilizza i portali web

· a cura della redazione dello studio

Affitti brevi: discriminazione fiscale per chi utilizza i portali web. Il Disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689)..

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) introduce un’importante revisione della disciplina fiscale degli affitti brevi, modificando l’equilibrio impositivo tra proprietari e gestori e ponendo al centro un criterio del tutto nuovo: il canale attraverso cui viene stipulato il contratto.

La differenza di aliquota della cedolare secca non dipende più soltanto dal numero di unità locate, ma anche dal ricorso – o meno – a intermediari immobiliari e piattaforme telematiche.

Si tratta di un’impostazione che crea una vera e propria dicotomia fiscale e che, secondo molti osservatori, introduce una forma di “discriminazione” nei confronti di chi utilizza portali web come Airbnb, Booking o operatori analoghi. È bene sottolineare che il testo potrebbe essere modificato nel corso dell’esame parlamentare.

Un quadro in evoluzione: dall’aliquota unica al ritorno della doppia tassazione

Le prime bozze della manovra prefiguravano l’abolizione dell’aliquota ridotta, con l’introduzione di un’unica cedolare secca al 26%.

Le versioni più recenti, invece, hanno ricostruito un sistema duale:

21% per la prima unità immobiliare, ma solo se il contratto viene stipulato senza intermediari;

26% se il contratto della prima unità è gestito tramite portali o agenti immobiliari;

26% per tutte le ulteriori unità (seconda, terza e quarta).

Superate le quattro unità immobiliari, resta la presunzione di attività d’impresa, con conseguente obbligo di partita IVA e imposizione ordinaria.

Cedolare secca: come cambiano le regole dal 2026

Il Ddl conferma l’opzione per la cedolare secca, ma ne ridefinisce profondamente il funzionamento.

Ecco il nuovo assetto proposto:

1. Aliquota al 21% solo per la prima unità e solo senza intermediazione

Il 21% si applica unicamente se:

il contribuente individua una sola unità immobiliare in dichiarazione dei redditi;

il contratto viene stipulato direttamente tra locatore e conduttore, senza portali o soggetti che incassano canoni o intervengono nei pagamenti.

2. Aliquota al 26% se si utilizzano portali digitali

Se si affitta la stessa unità utilizzando un intermediario, anche la prima abitazione passa al 26%.

3. Aliquota al 26% per tutte le unità successive

Dalla seconda alla quarta unità locate, l’aliquota è sempre del 26%, indipendentemente dalla modalità di stipula.

Questa impostazione introduce una forma di penalizzazione fiscale verso i portali digitali, strumenti oggi essenziali per il mercato degli affitti brevi.

La ritenuta operata dagli intermediari: cosa rimane invariato

Il Ddl Bilancio 2026 non modifica i commi 5 e 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Restano quindi confermate le regole attuali:

gli intermediari immobiliari e i portali telematici continuano ad applicare una ritenuta del 21% sui canoni incassati o gestiti;

la ritenuta si applica “all’atto del pagamento al beneficiario”;

può valere come imposta definitiva o come acconto, a seconda dell’opzione scelta dal locatore.

Nonostante l’aliquota della cedolare secca salga al 26%, la ritenuta resta al 21%, creando un possibile disallineamento che il contribuente dovrà regolarizzare in sede dichiarativa.

Quando si applica la disciplina delle locazioni brevi?

L’art. 4 del D.L. 50/2017 definisce l’ambito oggettivo e soggettivo della locazione breve.

Requisito oggettivo

Durata non superiore a 30 giorni per singolo contratto.

Immobili a uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso A/10).

Possibilità di servizi accessori (pulizie, biancheria, wi-fi, utenze).

Nessun obbligo di registrazione per contratti sotto i 30 giorni.

Se la durata pattuita supera il limite, non si rientra più nella disciplina speciale e non è possibile utilizzare la cedolare secca come locazione breve.

Requisito soggettivo

Locatore persona fisica non in regime d’impresa.

Sono escluse società, enti e soggetti organizzati.

L’attività deve essere occasionale, senza un’organizzazione stabile di mezzi e persone.

Presunzione di impresa

Oltre quattro unità immobiliari locate nel periodo d’imposta → obbligo di partita IVA e imposizione ordinaria.

Gli impatti attesi: più tasse e minore neutralità tecnologica

Le modifiche prospettate avranno effetti diretti sul mercato:

1. Aumento del carico fiscale per molti proprietari

Chi oggi applica il 21% sulla prima unità vedrà l’aliquota salire al 26% se utilizza intermediari.

In un settore dove la marginalità è spesso legata alla stagionalità, un incremento del 5% sul reddito imponibile è tutt’altro che trascurabile.

2. Penalizzazione dell’uso dei portali web

La norma introduce un vantaggio per i contratti gestiti offline e, al contrario, penalizza le piattaforme, che costituiscono il principale canale di commercializzazione degli affitti brevi.

3. Maggiore tracciabilità e controllo per il Fisco

La combinazione di:

ritenuta del 21% applicata dai portali

nuove aliquote più elevate

introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

rafforza gli strumenti di controllo e punta a ridurre l’evasione nel settore.

4. Maggiore efficienza nella riscossione

Il potenziamento della ritenuta alla fonte – ora integrata da un'aliquota definitiva più alta – permette all’Erario di ottenere un gettito più certo e anticipato.

Il nuovo impianto degli affitti brevi previsto dal Ddl Bilancio 2026 rappresenta un ulteriore passo verso un regime fiscale più severo e più controllato.

La scelta di subordinare l’aliquota ridotta alla non intermediazione crea però una disparità evidente tra:

chi gestisce gli affitti in autonomia;

chi utilizza piattaforme telematiche, oggi indispensabili per la quasi totalità degli operatori.

Il rischio è quello di una discriminazione fiscale basata sul canale tecnologico, con effetti potenzialmente distorsivi sul mercato.

Resta comunque da vedere se, nel corso dell’iter parlamentare, il legislatore interverrà con correttivi o opterà per un ripensamento complessivo della misura.

Articolo pubblicato il 17 novembre 2025: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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