Assegno Unico universale 2026: i requisiti aggiornati
Assegno Unico universale 2026: i requisiti aggiornati. Con la conversione in legge del DL 19/2026 collegato agli interventi del PNRR.
Con la conversione in legge del DL 19/2026, collegato agli interventi del PNRR, arrivano importanti novità per l’Assegno Unico universale (AUU). La modifica più rilevante riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, con un superamento – in specifici casi – del requisito della residenza in Italia.
Si tratta di un intervento significativo, che adegua la normativa italiana ai principi europei sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento.
Per importi, ISEE e modalità di domanda si rimanda all’approfondimento dedicato sulle tabelle 2026.
Le novità del 2026: stop al vincolo rigido di residenza
La modifica interviene sugli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230/2021, includendo tra i beneficiari anche nuove categorie.
In particolare, possono accedere all’Assegno Unico:
- i lavoratori cittadini di Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, purché:
- abbiano un contratto di lavoro subordinato o autonomo in Italia;
- siano iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria italiana;
- versino regolarmente i contributi secondo la legislazione italiana;
- i soggetti che, pur in possesso dei requisiti, hanno figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro UE.
Questa apertura deriva da una procedura avviata davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-630/24), che ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con diversi principi europei, tra cui:
- l’articolo 45 del TFUE (libera circolazione dei lavoratori);
- il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (UE) n. 492/2011 sulla parità di trattamento.
I requisiti “tradizionali” dell’Assegno Unico
Restano invariati i presupposti generali per accedere all’AUU.
L’assegno spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla condizione lavorativa, per:
- ogni figlio minorenne a carico;
- ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, se ricorrono specifiche condizioni.
Sono considerati “a carico” i figli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE.
L’assegno può essere riconosciuto anche ai nonni per i nipoti, ma solo in presenza di un provvedimento formale di affido o collocamento familiare.
Figli maggiorenni: quando spetta fino a 21 anni
Per i figli tra 18 e 21 anni, il beneficio è riconosciuto se il giovane:
- frequenta la scuola superiore, un percorso di formazione professionale, un corso IFTS o universitario;
- svolge un apprendistato o un tirocinio conforme alle linee guida nazionali;
- è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro;
- svolge il servizio civile universale.
In caso di figli con disabilità, non sono previsti limiti di età.
Chi può richiedere l’Assegno Unico
La normativa include una platea ampia di beneficiari:
- cittadini italiani;
- cittadini UE;
- cittadini extra UE con specifici titoli di soggiorno (protezione internazionale, carta blu, ricongiungimento familiare, ecc.);
- lavoratori provenienti da Paesi con accordi euromediterranei (come Marocco, Algeria e Tunisia);
- familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno.
Il requisito fiscale: attenzione all’imposta in Italia
Un elemento spesso sottovalutato riguarda l’aspetto fiscale.
Il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. A tal proposito, l’INPS ha chiarito che:
- il requisito è soddisfatto anche dagli incapienti;
- non rilevano eventuali esenzioni o esclusioni dal pagamento dell’imposta.
Questo significa che possono beneficiare dell’assegno anche i lavoratori frontalieri esonerati dalle imposte per effetto di accordi internazionali.
Diversamente, restano esclusi coloro che risiedono stabilmente all’estero (anche in Paesi limitrofi come San Marino) e lavorano in Italia senza soddisfare gli altri requisiti previsti.
Conclusioni
L’aggiornamento 2026 dell’Assegno Unico rappresenta un passo importante verso l’allineamento della normativa italiana al diritto europeo. L’eliminazione del vincolo rigido di residenza, in presenza di specifici requisiti lavorativi e contributivi, amplia concretamente l’accesso al beneficio.
Resta comunque centrale la verifica puntuale della propria posizione (ISEE, residenza fiscale, situazione familiare), per evitare errori nella domanda e nella fruizione dell’assegno.
Articolo pubblicato il 24 aprile 2026: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.
