Bonus mamme partite IVA: guida ai requisiti e domanda 2026
Bonus mamme partite IVA e autonome 2026: requisiti di reddito, figli, importo fino a 720 euro e invio della domanda telematica sul portale INPS.
Il bonus mamme 2026 è operativo anche per le lavoratrici autonome e le professioniste titolari di partita IVA, grazie all'estensione e al rifinanziamento della misura disposti dall'articolo 1, comma 207, della legge numero 199 del 2025. Con la circolare numero 106 del 16 ottobre 2026 e il successivo messaggio del 20 ottobre 2026, l'INPS ha attivato il servizio per l'invio delle istanze telematiche, confermando l'innalzamento dell'indennità a 60 euro mensili, per un valore complessivo che può raggiungere 720 euro nell'anno.
Si tratta di un sostegno economico rivolto a chi concilia attività professionale e carichi familiari, accessibile non solo al lavoro subordinato ma pure a una vasta platea di autonome, a patto di rispettare specifici limiti reddituali e anagrafici dei figli.
Cosa prevede l'agevolazione e importi spettanti
Il contributo consiste in un'integrazione al reddito riconosciuta per ogni mese, o frazione di mese, in cui risulti attivo il rapporto lavorativo o l'attività autonoma nel corso del 2026. Rispetto all'anno precedente, in cui l'assegno ammontava a 40 euro mensili, la prestazione è stata incrementata a 60 euro al mese per un massimo di dodici mensilità.
L'importo complessivo matura in proporzione ai mesi di effettivo possesso dei requisiti:
- 3 mesi di attività con requisiti: 180 euro
- 6 mesi di attività con requisiti: 360 euro
- 9 mesi di attività con requisiti: 540 euro
- 12 mesi di attività con requisiti: 720 euro
Le somme erogate sono interamente esenti da imposizione fiscale e da prelievi contributivi. Il beneficio, inoltre, non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE e non riduce l'accesso ad altre agevolazioni pubbliche.
A chi si applica: requisiti familiari, previdenziali e di reddito
L'accesso al bonus mamme partite IVA richiede la sussistenza congiunta di condizioni anagrafiche legate ai figli, di inquadramento previdenziale e di reddito complessivo.
Sotto il profilo familiare, il diritto spetta a:
- madri con due figli, purché il figlio minore abbia un'età inferiore a 10 anni, intendendosi compreso il mese di compimento dell'età;
- madri con tre o più figli, a patto che il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, incluso il mese del compimento.
Rientrano nella tutela anche i figli adottati o affidati in via preadottiva. I requisiti devono risultare presenti al 1° gennaio 2026 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026; in caso di nascita durante l'anno, il diritto decorre dal mese dell'evento.
Per quanto riguarda l'inquadramento lavorativo, la misura include le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private, a esclusione del lavoro domestico) e le lavoratrici autonome. Rientrano a pieno titolo le professioniste con partita IVA iscritte alla Gestione Separata INPS, le artigiane, le commercianti e le iscritte alle Casse di previdenza professionali di categoria, a prescindere dal fatto che applichino il regime ordinario o il regime forfettario. Sono escluse le collaboratrici domestiche, chi ricopre mere cariche sociali e le figure imprenditoriali non iscritte a forme previdenziali obbligatorie.
Sul fronte economico, il reddito individuale da lavoro conseguito nel 2026 non deve superare i 40.000 euro annui. La soglia si calcola al lordo di franchigie o regimi agevolati (incluso il forfettario). Nel computo confluiscono le indennità a sostituzione del reddito come maternità, malattia, cassa integrazione e congedo straordinario. Rimangono invece esclusi dal computo i trattamenti pensionistici, la NASpI e la DIS-COLL. Per le dipendenti, il computo va effettuato al netto della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Va inoltre segnalato che per le lavoratrici con almeno tre figli occupate con contratto subordinato a tempo indeterminato, nei mesi di vigenza del rapporto continua ad applicarsi in via prioritaria l'esonero contributivo stabilito dall'articolo 1, comma 180, della legge numero 213 del 2023. Per tali mensilità il bonus non viene erogato. Tale limitazione non riguarda le lavoratrici autonome, per le quali non opera il citato esonero dipendenti.
Scadenze e modalità di erogazione
L'INPS provvede a liquidare il bonus in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026, purché le procedure istruttorie si concludano in tempo utile. Nei casi in cui i controlli amministrativi richiedano tempi ulteriori, il versamento delle spettanze avverrà a decorrere da gennaio 2027. Il pagamento viene eseguito tramite accredito su conto corrente munito di IBAN oppure mediante bonifico domiciliato.
Il termine ordinario per trasmettere la domanda telematica è fissato al 31 dicembre 2026. Soltanto nell'ipotesi in cui i presupposti di accesso si perfezionino nel corso del mese di dicembre 2026, la finestra per l'inoltro viene prorogata fino al 31 gennaio 2027.
Procedura di domanda e cosa fare ora
Il beneficio non viene assegnato d'ufficio: ciascuna interessata deve provvedere alla richiesta telematica tramite i canali ufficiali messi a disposizione dall'INPS dal 20 ottobre 2026.
I canali per l'inoltro dell'istanza sono:
- il portale istituzionale dell'INPS, selezionando la procedura "Nuovo Bonus mamme 2026", autenticandosi con SPID (almeno livello 2), Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o credenziali eIDAS;
- il Contact Center integrato dell'Istituto, contattabile al numero 803 164 da telefono fisso o allo 06 164 164 da rete mobile;
- gli enti di patronato.
In caso di esito negativo o di accoglimento parziale dell'istanza, la procedura prevede la facoltà di inoltrare richiesta di riesame unicamente online, producendo i documenti a supporto del possesso dei requisiti contestati.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
