Buoni benzina welfare aziendale: esenzione e fringe benefit
Regole di esenzione e limiti per i buoni benzina e spesa erogati ai dipendenti: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e soglie fringe benefit.
L'erogazione di titoli di legittimazione per l'acquisto di carburante o per la spesa alimentare ai dipendenti rappresenta una prassi diffusa nelle politiche retributive. I buoni benzina nel welfare aziendale costituiscono beni in natura e sono fiscalmente qualificati come fringe benefit ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986). Di conseguenza, tali strumenti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono esenti da imposte e contributi, purché il loro valore economico complessivo nel periodo d'imposta rimanga entro le soglie di esenzione stabilite dalla legge.
Inquadramento fiscale e natura dei titoli
Con la risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il regime applicabile ai voucher per carburante e spesa multiuso. Anche se inseriti formalmente in programmi denominati di welfare aziendale, questi titoli non rientrano tra le opere e i servizi di utilità sociale previsti dal comma 2 dell'articolo 51 del TUIR. Trattandosi della cessione di beni, essi ricadono interamente nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo.
Il principio cardine del reddito di lavoro dipendente resta l'onnicomprensività stabilita dall'articolo 51, comma 1, del TUIR, che attrae a tassazione ogni compenso in denaro o in natura. Il comma 3 introduce tuttavia una specifica deroga: i valori dei beni ceduti e dei servizi erogati non concorrono a formare il reddito se contenuti entro un determinato limite annuo. Se tale limite viene superato anche di un solo centesimo, l'intero controvalore del benefit diviene imponibile.
I presupposti per l'esclusione dal reddito richiedono che le misure:
- non costituiscano un corrispettivo diretto dell'attività lavorativa svolta;
- non siano configurate come premi di risultato o incentivi legati alla produttività individuale;
- siano assegnate con finalità volte a favorire il benessere, la motivazione o la fidelizzazione del personale.
Soglie di esenzione per il triennio
La soglia ordinaria fissata dall'articolo 51, comma 3, del TUIR pari a 258,23 euro è stata modificata dal legislatore. L'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha innalzato temporaneamente il limite per gli anni 2025, 2026 e 2027.
I massimali vigenti per il triennio prevedono:
- una soglia di esenzione generale pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- un limite elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Ai fini del computo si applica il criterio del valore normale, richiamato dalla circolare ministeriale n. 326 del 23 dicembre 1997, considerando il valore cumulato di tutti i fringe benefit percepiti dal dipendente nel corso del medesimo periodo d'imposta.
Caratteristiche dei voucher e modalità di erogazione
L'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR consente la fornitura di beni e servizi mediante documenti di legittimazione, sia in formato cartaceo sia elettronico. In base alle indicazioni fornite dalla circolare n. 59/E del 2008, dalla circolare n. 28/E del 2016 e dalla risposta a interpello n. 5 del 2025, i titoli devono conformarsi ai requisiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto interministeriale 25 marzo 2016:
- i voucher devono essere nominativi;
- non possono essere ceduti a terzi né convertiti o monetizzati in somme di denaro;
- non possono consistere direttamente in somme di denaro;
- il lavoratore non deve intervenire direttamente nella regolazione economica con l'azienda fornitrice.
A differenza delle prestazioni di welfare puro di cui al comma 2, per i fringe benefit è riconosciuto l'impiego di voucher cumulativi. Questi documenti permettono al beneficiario di selezionare una pluralità di beni o servizi, ad esempio tramite una piattaforma digitale, componendo una combinazione a scelta entro il valore nominale complessivo assegnato.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
