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Terzo settore

IVA Enti del Terzo Settore

· aggiornato il 29 maggio 2024 · a cura della redazione dello studio

Dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'obbligo Iva per gli Enti del Terzo settore: ecco come funziona il regime IVA e quali sono le novità.

Dal 1° luglio 2024, con l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, tutte le associazioni di qualsiasi forma dovranno dotarsi di Partita Iva e adeguare i loro statuti.

La riforma modifica la normativa fiscale degli ETS, a seguito di una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione Europea nel 2008.

Diverse prestazioni diventano quindi rilevanti ai fini IVA anche per le associazioni.

Se non ci saranno novità dell’ultima ora, scatta dal 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, con le nuove regole IVA per gli ETS, ovvero l’obbligo di apertura della Partita Iva per tutte le associazioni, con conseguente adempimento di fatturazione elettronica.

La cosiddetta “riforma del Terzo settore” andrà a modificare l’attuale regime di esclusione IVA per gli Enti del Terzo Settore (ETS) in risposta alla procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea. Nella pratica, l’UE ha contestato la mancata applicazione dell’IVA in alcune operazioni.

Dal 1° luglio 2024 quindi tutte le associazioni, a prescindere dalla loro forma e dall’iscrizione al RUNTS, dovranno aprire la Partita IVA.

In concreto, con l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, la cui proroga ha fatto slittare la data al 1° luglio 2024, tutte le associazioni di qualsiasi tipologia e a prescindere dal RUNTS, sono tenute ad aprire la Partita Iva e ad adeguare i loro statuti.

Anche gli enti non commerciali, quindi, dovranno dotarsi di partita iva a partire dal 1° luglio 2024 e certificare i corrispettivi di tutte le attività poste in essere. Le novità comunque non causeranno un aggravio a livello di tassazione, ma una maggiore complessità negli adempimenti da rispettare. In ogni caso sarà ancora possibile accedere al regime di esonero previsto sull’Iva.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierà per le associazioni a partire dal 1 luglio 2024. Diverse operazioni svolte dagli ETS considerate fino ad oggi non commerciali, con la riforma rientreranno nell’applicazione dell’IVA, ovvero:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci o partecipanti (per scopi istituzionali in ambito politico, sindacale, religioso, assistenziale, culturale, sportivo e dilettantistico e così via), sul pagamento di corrispettivi in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
  • prestazioni alle quali danno diritto;
  • cessioni di pubblicazioni delle associazioni verso gli associati;
  • somministrazioni, di alimenti o bevande, nelle sedi in cui è svolta l’attività, per scopi istituzionali.

Nella pratica tuttavia rimarranno presenti le condizioni per cui si potrà accedere all’esenzione dell’Iva, ovvero per alcuni casi particolari:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci o partecipanti (per scopi istituzionali in ambito politico, sindacale, religioso, assistenziale, culturale, sportivo e dilettantistico e così via), sul pagamento di corrispettivi in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
  • prestazioni alle quali danno diritto;
  • prestazioni di servizi correlati allo sport e all’educazione fisica a chi esercita;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi durante manifestazioni
  • propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
  • culturali, di promozione sociale e di formazione a proprio profitto;
  • somministrazioni, di alimenti o bevande, nelle sedi in cui è svolta l’attività, per scopi istituzionali, resa verso indigenti.

Articolo pubblicato il 31 gennaio 2024: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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