Riforma delle Spa 2026: cosa cambia per amministratori, sindaci e controlli interni
Riforma delle Spa 2026: cosa cambia per amministratori, sindaci e controlli interni. Tre sistemi di governance e una disciplina comune.
La riforma delle società per azioni rafforza il ruolo dell’organizzazione aziendale e dei flussi informativi nella gestione dell’impresa.
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026, interviene sul codice civile e sul Testo unico della finanza, in attuazione della Legge Capitali. Le novità interessano i sistemi di amministrazione e controllo, con conseguenze operative per gli organi societari.
Tre sistemi di governance e una disciplina comune
La riforma riorganizza le regole dei tre sistemi di amministrazione e controllo: quello con collegio sindacale, quello con consiglio di sorveglianza e quello con comitato per il controllo sulla gestione.
Una parte generale raccoglie le disposizioni comuni. La scelta del modello assume quindi particolare importanza nella definizione dello statuto e nella distribuzione delle funzioni tra gli organi.
Amministratori: l’organizzazione entra nella gestione
La funzione amministrativa comprende anche l’organizzazione dell’impresa. Processi decisionali, deleghe e circolazione delle informazioni diventano elementi centrali per valutare il funzionamento della governance.
Sul piano operativo, questo richiede di verificare chi prepara le informazioni, chi le riceve e come vengono documentate le decisioni. Un’organizzazione chiara aiuta a ricostruire le responsabilità e a individuare tempestivamente eventuali criticità.
Consiglieri senza deleghe e ragionevole affidamento
Un passaggio rilevante riguarda gli amministratori privi di deleghe: la nuova disciplina riconosce il ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute conformemente alla legge e allo statuto.
Il principio non costituisce un’esenzione generale da responsabilità. In presenza di anomalie riconoscibili, il consigliere deve valutare la necessità di approfondire e attivarsi, anche considerando le proprie competenze.
Per rendere efficace il sistema informativo è utile stabilire tempi di trasmissione dei documenti, contenuti delle relazioni e modalità per formulare richieste di chiarimento. Anche la verbalizzazione di domande, risposte e dissensi assume un ruolo concreto.
Sindaci e organi di controllo: attenzione ai rischi aziendali
La vigilanza riguarda anche il controllo interno, la gestione dei rischi e il coordinamento delle funzioni coinvolte.
L’attenzione deve quindi estendersi al funzionamento effettivo dei presidi aziendali, calibrati sulla natura e sulle dimensioni dell’impresa. Non basta descrivere le procedure: occorre verificarne l’applicazione.
Le verifiche da programmare
Per tradurre la riforma nell’attività societaria, è opportuno esaminare:
- la coerenza dello statuto con il modello adottato;
- la distribuzione delle deleghe e delle responsabilità;
- i flussi informativi verso il consiglio;
- le procedure di controllo e gestione dei rischi;
- la documentazione delle verifiche svolte.
L’obiettivo pratico è rendere riconoscibili compiti, decisioni e controlli. La revisione dei documenti societari dovrebbe quindi accompagnarsi a un esame delle modalità con cui gli organi operano quotidianamente.
Fonte normativa: D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 – Gazzetta Ufficiale.
Articolo pubblicato il 16 ottobre 2026: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.
