RUNTS presentazione pratiche: novità per l'accesso autenticato
Guida operativa su RUNTS presentazione pratiche in sessione autenticata: regole di invio, firma digitale e deleghe per gli enti del Terzo settore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda la procedura denominata RUNTS presentazione pratiche, con l'obiettivo di snellire la gestione telematica degli adempimenti a carico degli enti del Terzo settore. A partire dal 15 ottobre 2026, gli enti possono trasmettere le istanze sul portale telematico senza dover obbligatoriamente apporre la firma digitale su ciascun atto inviato. Questa semplificazione riguarda l'insieme delle comunicazioni previste per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tra cui il deposito di atti, bilanci, rendiconti e la segnalazione delle variazioni anagrafiche o statutarie, rendendo l'accesso autenticato il fulcro del processo amministrativo.
Come funziona la sessione autenticata
Il cambiamento introdotto poggia sull'utilizzo esclusivo dei canali di identità digitale per la trasmissione delle comunicazioni. Per procedere, i soggetti abilitati non devono fare altro che seguire pochi passaggi operativi:
- accedere al portale Servizi Lavoro tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- selezionare l'ente di riferimento all'interno dell'applicativo dedicato;
- compilare i campi richiesti per la specifica operazione telematica;
- procedere con l'invio diretto del fascicolo telematico, senza la necessità di estrarre e firmare digitalmente la distinta.
L'autenticazione a monte tramite strumenti qualificati garantisce la riconducibilità dell'istanza al compilatore, superando il passaggio della sottoscrizione digitale per la generalità degli invii eseguiti direttamente dal titolare o rappresentante.
L'ambito applicativo e le tipologie di pratiche
La nuova modalità interessa la totalità delle comunicazioni destinate agli uffici del registro. L'inoltro semplificato si applica infatti a:
- istanze di iscrizione iniziale e aggiornamento dei dati dell'ente;
- deposito dei bilanci di esercizio e dei rendiconti;
- modifiche dello statuto e avvicendamento delle cariche sociali;
- comunicazioni periodiche e variazioni delle informazioni obbligatorie.
La riforma operativa intende ridurre i carichi di lavoro burocratici degli organi direttivi, uniformando il trattamento informatico delle diverse categorie di enti iscritti nel registro nazionale.
Le eccezioni: quando resta obbligatoria la firma digitale
Il sistema prevede due precise casistiche in cui non è consentito procedere tramite il solo accesso autenticato, mantenendo quindi i precedenti vincoli di sottoscrizione formale:
- pratiche trasmesse dal Notaio ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), relative all'acquisizione della personalità giuridica o all'omologazione di modifiche statutarie con atto pubblico;
- procedimenti gestiti tramite delega specifica alla "Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante".
Nel caso di conferimento di delega con formula di sottoscrizione preventiva, l'iter richiede passaggi distinti:
- il professionista o il soggetto delegato provvede alla compilazione dei dati sul portale;
- una volta predisposta la distinta di comunicazione, il delegato deve trasmetterla al soggetto delegante;
- il delegante appone la propria firma digitale sul documento ricevuto;
- il delegato carica il file firmato all'interno del sistema informatico ed effettua la trasmissione definitiva della pratica.
Indicazioni operative per amministratori e rappresentanti legali
I legali rappresentanti e gli amministratori degli enti del Terzo settore devono verificare con attenzione le modalità scelte per l'interazione con il registro unico. Se l'inoltro viene curato personalmente dall'organo amministrativo attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, il processo risulta immediato e non richiede la firma elettronica dei singoli file generati dal sistema.
Qualora invece l'ente decida di affidare la compilazione all'esterno mediante delega con sottoscrizione riservata, il legale rappresentante deve rimanere dotato di un dispositivo di firma digitale valido ed efficiente per convalidare la distinta prima dell'inoltro telematico. La verifica della tipologia di delega attiva rappresenta quindi un passaggio preliminare indispensabile per evitare scarti o anomalie nella trasmissione degli atti obbligatori.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
