Sospensione feriale: calendario fiscale di agosto
Sospensione feriale: Durante il mese di agosto, l’ordinamento tributario prevede una serie di sospensioni dei termini per adempimenti fiscali.
Durante il mese di agosto, l’ordinamento tributario prevede una serie di sospensioni dei termini per adempimenti fiscali, versamenti e attività dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tali sospensioni non sono generalizzate e non si applicano in presenza di situazioni qualificate come urgenti o indifferibili.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni attualmente in vigore.
1. Sospensione degli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione annuale – dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre – durante i quali l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di:
comunicazioni relative ai controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972),
comunicazioni relative ai controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/1973),
comunicazioni relative alla tassazione separata (L. 311/2004),
lettere di compliance (L. 190/2014).
La sospensione non trova applicazione nei casi di indifferibilità e urgenza, come:
rischio per la riscossione,
segnalazioni di reato (art. 331 c.p.p.),
procedure concorsuali (fallimenti, concordati, liquidazioni).
2. Versamenti da avvisi bonari
L’articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016 dispone la sospensione – dal 1° agosto al 4 settembre – dei termini per il versamento delle somme dovute a seguito di:
controlli automatizzati e formali (D.lgs. 462/1997),
liquidazioni di imposte soggette a tassazione separata.
Rimane esclusa da tale sospensione l’eventuale rateazione successiva alla prima rata (art. 3-bis del D.lgs. 462/1997).
3. Differimento dei versamenti e degli adempimenti fiscali
L’articolo 37, comma 11-bis, del DL 223/2006 stabilisce la sospensione – dal 1° al 20 agosto – dei termini per il versamento di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi. Gli importi potranno essere versati entro il 20 agosto senza applicazione di sanzioni o interessi.
Sempre in base allo stesso articolo, ma nel secondo periodo, è sospeso fino al 4 settembre anche il termine per la trasmissione di documenti e informazioni richieste dal Fisco, con esclusione delle richieste effettuate nel contesto di controlli sostanziali (accessi, ispezioni, verifiche e rimborsi IVA).
4. Sospensione dei termini processuali
Restano in vigore, inoltre, le sospensioni dei termini processuali e pre-processuali nel contenzioso tributario, come previsto dalle disposizioni generali del Codice di procedura civile e della normativa tributaria.
Il mese di agosto comporta una serie di sospensioni che riguardano principalmente i termini per comunicazioni, adempimenti e versamenti. Tuttavia, la normativa individua con precisione le eccezioni che, in presenza di urgenza o situazioni particolari, consentono comunque l’azione degli uffici fiscali. È pertanto opportuno mantenere alta l’attenzione anche nel periodo estivo e affidarsi a professionisti qualificati per una corretta gestione degli obblighi tributari.
Articolo pubblicato il 31 luglio 2025: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.
