Inizio attività Enti del Terzo Settore: come optare per il regime forfettario Istruzioni operative per il Modello AA7/10

Con un aggiornamento pubblicato il 31 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni del Modello AA7/10, relativo alla domanda di attribuzione del codice fiscale e alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’intervento si è reso necessario per disciplinare, per la prima volta in modo esplicito, le modalità operative di esercizio dell’opzione per la determinazione forfetaria del reddito da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) che avviano un’attività d’impresa commerciale, ai sensi degli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La novità assume particolare rilievo per gli ETS di nuova costituzione che intendono applicare il regime forfetario sin dall’avvio dell’attività.

Opzione per il regime forfetario in fase di inizio attività: il chiarimento dell’Agenzia

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istruzioni del Modello AA7/10 presentano un’importante integrazione a pagina 12, all’interno del Quadro I – “Altre informazioni in sede di inizio attività”.

In particolare, dopo il paragrafo “Dati relativi all’attività esercitata”, è stato introdotto un nuovo paragrafo denominato:

“Opzione regime forfetario degli Enti del Terzo Settore”

L’Agenzia chiarisce che l’aggiornamento è finalizzato a consentire l’acquisizione univoca, in Anagrafe Tributaria, della volontà dell’ente di avvalersi del regime forfetario, nonostante il modello non preveda un campo specifico dedicato all’opzione.

Il criterio tecnico introdotto: come compilare il Modello AA7/10

Per superare l’assenza di un campo espresso, l’Agenzia delle Entrate ha definito un criterio tecnico convenzionale, che consente di manifestare correttamente l’opzione per il regime forfetario.

Gli Enti del Terzo Settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale e intendono applicare la determinazione forfetaria del reddito devono:

  • compilare il Quadro I del Modello AA7/10;

  • valorizzare il campo “Investimenti effettuati dai costruttori”;

  • inserire il valore 9999999999 (dieci volte il numero 9).

L’inserimento di tale valore costituisce, a tutti gli effetti, manifestazione valida dell’opzione per il regime forfetario ai fini fiscali, consentendo la corretta registrazione dell’informazione nei sistemi dell’Amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione dell’opzione

La procedura riguarda esclusivamente:

  • Enti del Terzo Settore iscritti o in fase di iscrizione al RUNTS;

  • enti che avviano un’attività d’impresa commerciale;

  • enti che intendono determinare il reddito secondo le regole forfetarie previste dagli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che l’accesso e la permanenza nel regime forfetario sono subordinati al rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.

Considerazioni operative

L’aggiornamento delle istruzioni del Modello AA7/10 colma un vuoto operativo che, fino ad oggi, aveva generato incertezze tra operatori e professionisti nella fase di avvio delle attività degli ETS.

Per gli enti di nuova costituzione, risulta ora fondamentale:

  • valutare attentamente il regime fiscale più idoneo già in fase di start-up;

  • prestare particolare attenzione alla compilazione del modello di inizio attività;

  • formalizzare correttamente l’opzione per il regime forfetario sin dal primo adempimento.

Una compilazione errata o incompleta potrebbe, infatti, comportare l’applicazione del regime ordinario con effetti fiscali e contabili rilevanti.

 

Commercialista Aversa

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