Rottamazione quinquies: l’ADER pubblica le regole

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Le disposizioni definitive dalla Legge di Bilancio 2026

Con la pubblicazione della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, entra ufficialmente in vigore la nuova Definizione agevolata delle cartelle, denominata Rottamazione-quinquies.

La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando esclusivamente il capitale e le spese di notifica ed eventuali procedure esecutive.

Di seguito il quadro completo delle regole applicative.

1) Rottamazione quinquies: ambito di applicazione

La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui:

    • agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973;

    • agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972;

  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono accedere alla nuova definizione agevolata anche i contribuenti che avevano aderito a precedenti “rottamazioni” e che sono decaduti, a condizione che i carichi rientrino nell’ambito temporale e oggettivo della Rottamazione-quinquies.

Esclusioni

Sono invece esclusi dalla nuova misura i debiti che, pur astrattamente definibili, risultano inseriti in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, siano state regolarmente versate tutte le rate scadute.

Debiti definibili e somme dovute

I carichi ammessi possono essere estinti senza versare:

  • sanzioni e interessi;

  • interessi di mora ex art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973;

  • sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999;

  • aggio ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999.

Restano dovute:

  • le somme a titolo di capitale;

  • le spese di notifica della cartella;

  • le eventuali spese per procedure esecutive.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

2) Come e quando presentare la domanda

La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche.

Le istruzioni operative e i canali di presentazione saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Il contribuente può scegliere tra:

  • pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;

  • pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (durata complessiva di 9 anni).

Scadenze delle rate

  • 1ª, 2ª e 3ª rata:

    • 31 luglio 2026

    • 30 settembre 2026

    • 30 novembre 2026

  • Dalla 4ª alla 51ª rata:

    • 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027

  • 52ª, 53ª e 54ª rata:

    • 31 gennaio 2035

    • 31 marzo 2035

    • 31 maggio 2035

In caso di pagamento rateale, si applicano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.

3) Sospensione delle misure esecutive

Con la presentazione della domanda di adesione, relativamente ai carichi definibili:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche (restano validi quelli già iscritti);

  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

  • non possono essere proseguite le procedure già avviate, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo;

  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973;

  • si applicano le disposizioni in materia di rilascio del DURC, ai sensi dell’articolo 54 del DL n. 50/2017.

4) Decadenza e perdita dei benefici

La Rottamazione-quinquies diventa inefficace nei seguenti casi:

  • omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, da pagare entro il 31 luglio 2026;

  • in caso di pagamento rateale, omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.

In tali ipotesi, i versamenti effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute e il debito torna integralmente esigibile secondo le regole ordinarie.

La Rottamazione-quinquies rappresenta un nuovo strumento di regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi, con una platea temporale ampia, una rateizzazione molto estesa e importanti tutele sul fronte delle azioni esecutive, ma richiede particolare attenzione al rispetto delle scadenze per evitare la decadenza dai benefici.

 
 

 

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