SCIA e Decreto PNRR 2026: rafforzati controlli e responsabilità per le imprese

startup e pmi innovative

Il Decreto-Legge n. 19/2026, noto come “Decreto PNRR”, introduce alcune modifiche rilevanti alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e alla conferenza dei servizi, intervenendo direttamente sulla Legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo. Le novità mirano a rafforzare la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra pubblica amministrazione e operatori economici, con un duplice obiettivo: da un lato velocizzare i procedimenti amministrativi, dall’altro prevenire comportamenti irregolari o dichiarazioni non veritiere nelle pratiche presentate dalle imprese.

La SCIA rappresenta da anni uno degli strumenti principali di semplificazione amministrativa. Consente infatti alle imprese di avviare immediatamente un’attività economica, senza attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva da parte della pubblica amministrazione, purché siano già soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa. Con la presentazione della segnalazione, l’impresa autocertifica il possesso dei requisiti necessari e può iniziare l’attività dalla data stessa di presentazione della pratica.

Questo meccanismo ha permesso nel tempo di ridurre significativamente i tempi burocratici per l’avvio delle attività economiche, sostituendo numerosi procedimenti autorizzativi tradizionali con un sistema basato sull’autoresponsabilità del soggetto privato e sul controllo successivo da parte dell’amministrazione competente.

Proprio su questo equilibrio tra semplificazione e responsabilità interviene il Decreto PNRR 2026. La modifica più significativa riguarda l’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e introduce espressamente la sanzione della decadenza dai benefici nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella SCIA risultino false o non veritiere.

La norma richiama l’articolo 75 del DPR n. 445/2000, che disciplina la decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci. In pratica, se un’impresa presenta una SCIA accompagnata da autocertificazioni false o da attestazioni non corrispondenti al vero, gli effetti prodotti dall’attività avviata decadono automaticamente. Questo significa che l’attività potrà essere considerata illegittima e l’amministrazione potrà intervenire per bloccarla e rimuovere gli effetti prodotti.

La novità introdotta dal decreto è particolarmente significativa perché chiarisce che la decadenza si applica anche una volta trascorsi i termini ordinari entro i quali l’amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo. In precedenza, infatti, il sistema prevedeva che la pubblica amministrazione potesse intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA (trenta giorni nel settore edilizio) per verificare la presenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Decorso tale termine, l’intervento era possibile solo ricorrendo agli strumenti di autotutela previsti dall’articolo 21-novies della Legge n. 241/1990, che consentono l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi entro determinati limiti temporali e solo in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico.

Con la modifica introdotta dal Decreto PNRR, invece, la decadenza derivante da dichiarazioni false viene esplicitamente prevista come conseguenza automatica e applicabile “in ogni caso”, rafforzando così il potere dell’amministrazione di contrastare comportamenti fraudolenti.

Dal punto di vista operativo, la SCIA continua comunque a funzionare secondo il modello già consolidato. L’impresa presenta la segnalazione all’amministrazione competente, allegando le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, le eventuali asseverazioni di tecnici abilitati e la documentazione tecnica necessaria. L’attività può essere avviata immediatamente, mentre la pubblica amministrazione mantiene il potere di effettuare controlli successivi e, in caso di irregolarità, adottare provvedimenti di sospensione o di divieto di prosecuzione.

Restano inoltre invariati i settori nei quali la SCIA non può essere utilizzata. Sono esclusi i casi in cui siano coinvolti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché i procedimenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, l’immigrazione, l’amministrazione della giustizia e l’amministrazione finanziaria. Analogamente, restano soggetti a specifiche autorizzazioni i procedimenti relativi alle costruzioni in zone sismiche e quelli disciplinati da normative europee che impongono controlli preventivi.

Accanto alle modifiche relative alla SCIA, il Decreto PNRR introduce anche alcune novità in materia di conferenza dei servizi, lo strumento attraverso cui le amministrazioni coordinano le proprie decisioni nei procedimenti complessi che richiedono il coinvolgimento di più enti pubblici.

Una delle principali innovazioni riguarda la riduzione dei termini entro i quali le amministrazioni devono esprimere le proprie determinazioni nella conferenza dei servizi svolta in modalità asincrona, ossia quella che avviene mediante scambio telematico di documenti e pareri senza riunione fisica. Il termine ordinario viene ridotto da quarantacinque a trenta giorni. Per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, come ambiente, paesaggio, beni culturali e salute pubblica, il termine viene ridotto a sessanta giorni, salvo diverse disposizioni previste dal diritto dell’Unione europea.

Il decreto rafforza inoltre l’obbligo di motivazione per le amministrazioni che esprimono un dissenso o un assenso condizionato. In tali casi, gli enti coinvolti devono indicare in modo analitico le modifiche, le prescrizioni o le misure mitigatrici necessarie per superare le criticità rilevate, specificando anche, ove possibile, i relativi oneri economici.

Viene poi stabilito che, qualora la fase asincrona non conduca a una determinazione conclusiva, l’amministrazione procedente debba convocare entro dieci giorni una conferenza simultanea in modalità sincrona, che dovrà svolgersi in via telematica. Durante questa riunione si procederà all’esame contestuale delle posizioni delle amministrazioni coinvolte e alla definizione della determinazione finale.

Infine, il decreto rafforza il principio del silenzio-assenso tra amministrazioni. Se un ente convocato nella conferenza dei servizi non partecipa alla riunione, non esprime la propria posizione oppure formula un dissenso non adeguatamente motivato, il suo assenso viene considerato acquisito.

Nel complesso, le modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2026 confermano la volontà del legislatore di mantenere strumenti di semplificazione amministrativa come la SCIA, ma allo stesso tempo di rafforzare i meccanismi di responsabilità e di controllo. Per le imprese ciò significa poter continuare a beneficiare di procedure rapide per l’avvio delle attività economiche, ma con una maggiore attenzione alla correttezza e alla veridicità delle dichiarazioni presentate alla pubblica amministrazione.

 
 
  //RESTIAMO IN CONTATTO  

Per approfondire

Se vuoi maggiori informazioni o vuoi una consulenza personalizzata compila il form e verrai contattato.

Compila il modulo di contatto con tutte le informazioni necessarie, saremo lieti di risponderti per fissare un incontro in presenza o online.

Iuraecon Advisors è uno studio professionale di Commercialisti ed Avvocati con sede ad Aversa e Napoli.
Svolgiamo attività di consulenza in materia legale, fiscale,
tributaria e commerciale.