Sospensione feriale: il calendario fiscale di agosto non si ferma del tutto
Durante il mese di agosto, l’ordinamento tributario prevede una serie di sospensioni dei termini per adempimenti fiscali, versamenti e attività dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tali sospensioni non sono generalizzate e non si applicano in presenza di situazioni qualificate come urgenti o indifferibili.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni attualmente in vigore.
1. Sospensione degli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione annuale – dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre – durante i quali l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di:
comunicazioni relative ai controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972),
comunicazioni relative ai controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/1973),
comunicazioni relative alla tassazione separata (L. 311/2004),
lettere di compliance (L. 190/2014).
La sospensione non trova applicazione nei casi di indifferibilità e urgenza, come:
rischio per la riscossione,
segnalazioni di reato (art. 331 c.p.p.),
procedure concorsuali (fallimenti, concordati, liquidazioni).
2. Versamenti da avvisi bonari
L’articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016 dispone la sospensione – dal 1° agosto al 4 settembre – dei termini per il versamento delle somme dovute a seguito di:
controlli automatizzati e formali (D.lgs. 462/1997),
liquidazioni di imposte soggette a tassazione separata.
Rimane esclusa da tale sospensione l’eventuale rateazione successiva alla prima rata (art. 3-bis del D.lgs. 462/1997).
3. Differimento dei versamenti e degli adempimenti fiscali
L’articolo 37, comma 11-bis, del DL 223/2006 stabilisce la sospensione – dal 1° al 20 agosto – dei termini per il versamento di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi. Gli importi potranno essere versati entro il 20 agosto senza applicazione di sanzioni o interessi.
Sempre in base allo stesso articolo, ma nel secondo periodo, è sospeso fino al 4 settembre anche il termine per la trasmissione di documenti e informazioni richieste dal Fisco, con esclusione delle richieste effettuate nel contesto di controlli sostanziali (accessi, ispezioni, verifiche e rimborsi IVA).
4. Sospensione dei termini processuali
Restano in vigore, inoltre, le sospensioni dei termini processuali e pre-processuali nel contenzioso tributario, come previsto dalle disposizioni generali del Codice di procedura civile e della normativa tributaria.
Il mese di agosto comporta una serie di sospensioni che riguardano principalmente i termini per comunicazioni, adempimenti e versamenti. Tuttavia, la normativa individua con precisione le eccezioni che, in presenza di urgenza o situazioni particolari, consentono comunque l’azione degli uffici fiscali. È pertanto opportuno mantenere alta l’attenzione anche nel periodo estivo e affidarsi a professionisti qualificati per una corretta gestione degli obblighi tributari.
Commercialista Aversa
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