Tassi interesse e sanzioni INAIL 2025

A seguito del  taglio  del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea  pari al 3,15%  l’ INAIL  come INPS,  ha adeguato i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione   a partire dal 18 dicembre  2024.

L’istituto di assistenza contro gli infortuni ne ha dato notizia con la circolare 45 del  17 dicembre  2024.

In particolare viene stabilito che  a decorrere dal 18  dicembre  scendono al :

  • 9,15%, il tasso di  interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
  • 8,65%, la misura delle sanzioni civili.

 

La circolare ricorda che NON variano gli interessi  per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( elenco storico   contenuto nell’allegato 2 della circolare).

INAIL   Sanzioni civili ordinarie 

La circolare ricorda quindi che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5  punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 8,65%; 
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di  contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, in misura pari al 3,15%.

 

INAIL Sanzioni civili  ridotte 

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione 

debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli  enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei  contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purche il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, ovvero 8,65%
  • al pagamento  della sanzione civile pari al tasso di interesse  dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, ovvero  10,65% (3,15 +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi  non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Nello specifico:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) ovvero 3,15%;
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  (ORP) aumentato di 2 punti percentuali quindi  5,15% 

 

Recepimento nuovo saggio legale 2025

L’INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024,  con il quale è stato abbassato dal 2,5% al 2%  annuale ,  il saggio degli interessi legali, a partire dal 1° gennaio 2025.

INAIL adegua i tassi di interesse su rateazione premi e sanzioni civili al nuovo TUR BCE al 3,15% e recepisce la novità del saggio legale dal 1.1.202.

 

 

 

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