TFR dei nuovi assunti: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica ai fondi pensione

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Per i lavoratori del settore privato alla prima occupazione cambiano le regole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto. Il dipendente avrà 60 giorni per scegliere se aderire alla previdenza complementare oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In assenza di una decisione espressa, scatterà l’iscrizione automatica al fondo pensione di riferimento.

Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove disposizioni sulla destinazione del TFR introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La riforma modifica il precedente meccanismo del silenzio-assenso e introduce l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici.

Che cosa cambia dal 1° luglio 2026

Fino al 30 giugno 2026, il lavoratore disponeva generalmente di sei mesi per decidere se destinare il TFR a un fondo pensione oppure mantenerlo presso il datore di lavoro.

Per le prime assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 il periodo concesso per effettuare la scelta viene ridotto a 60 giorni dalla data di assunzione.

Entro questo termine il lavoratore può:

  • aderire espressamente a una forma pensionistica complementare;
  • scegliere un fondo pensione diverso da quello contrattuale;
  • comunicare di voler mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.

La scelta deve essere effettuata in forma scritta. In attesa dell’approvazione definitiva del nuovo modello TFR3, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un apposito fac-simile.

Che cosa succede se il lavoratore non sceglie

Se il dipendente non comunica alcuna decisione entro 60 giorni, si applica il meccanismo dell’adesione automatica.

Il TFR maturando viene destinato:

  1. alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo collettivo applicato dall’azienda;
  2. se il contratto prevede più fondi, a quello al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’impresa, salvo una diversa previsione degli accordi aziendali;
  3. in assenza di una forma pensionistica collettiva, alla forma pensionistica residuale, individuata nel Fondo Cometa.

L’adesione decorre dalla data di assunzione. Il datore di lavoro inizia materialmente a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche le somme maturate dalla data di inizio del rapporto.

Non viene versato soltanto il TFR

Una delle principali differenze rispetto al precedente silenzio-assenso riguarda le somme destinate alla previdenza complementare.

Con il nuovo sistema, in caso di adesione automatica possono confluire nel fondo:

  • l’intero TFR maturando;
  • il contributo previsto a carico del datore di lavoro;
  • il contributo previsto a carico del lavoratore.

Le percentuali contributive sono quelle stabilite dal contratto collettivo, dagli accordi territoriali o dagli accordi aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il lavoratore con una retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS può chiedere che non venga trattenuto il contributo a proprio carico. Restano comunque dovuti il TFR e gli eventuali contributi spettanti a carico del datore di lavoro.

È possibile rinunciare all’adesione automatica?

Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione.

La rinuncia non comporta necessariamente il mantenimento del TFR in azienda: il dipendente può anche decidere di aderire espressamente a un’altra forma di previdenza complementare.

La scelta di lasciare il TFR presso il datore di lavoro non è definitiva. Il lavoratore potrà successivamente revocarla e destinare il TFR che maturerà in futuro a un fondo pensione. Non sarà invece possibile riportare in azienda le somme già versate alla previdenza complementare, salvo i casi di anticipazione, riscatto o trasferimento previsti dalla normativa.

Le regole per chi ha già lavorato

La riforma non produce gli stessi effetti per tutti i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2026. Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro occorre verificare la scelta effettuata in passato.

TFR precedentemente lasciato in azienda

Se nel precedente rapporto il lavoratore aveva deciso di mantenere il TFR presso il datore di lavoro, tale scelta continua a produrre effetti anche nella nuova azienda.

In assenza di una nuova comunicazione, il TFR continuerà quindi a essere mantenuto secondo il regime ordinario, ferma restando la possibilità di destinarlo successivamente a un fondo pensione.

Fondo pensione ancora attivo

Se il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare alimentata, anche solo parzialmente, mediante il TFR, deve comunicare entro 60 giorni al nuovo datore di lavoro il fondo al quale destinare il TFR futuro.

In questo caso non è possibile scegliere di lasciare il TFR in azienda, perché la precedente decisione di aderire alla previdenza complementare continua a produrre effetti.

Se il lavoratore non effettua alcuna comunicazione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo collettivo previsto dal contratto applicato dalla nuova azienda.

Posizione previdenziale integralmente riscattata

Quando la posizione presso il precedente fondo pensione è stata integralmente riscattata, il lavoratore può scegliere nuovamente tra previdenza complementare e mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.

In questa situazione, se non viene espressa alcuna scelta, il TFR rimane presso il datore di lavoro e non scatta l’adesione automatica.

La disciplina per i contratti a tempo determinato

L’adesione automatica può riguardare anche i lavoratori assunti a tempo determinato, ma soltanto quando la durata del rapporto consente il decorso dei 60 giorni senza che sia stata espressa una scelta.

Se il contratto termina prima della scadenza dei 60 giorni, l’automatismo non si perfeziona. Il lavoratore può comunque aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare mediante una dichiarazione esplicita.

I nuovi obblighi del datore di lavoro

Al momento dell’assunzione, l’azienda deve consegnare al lavoratore un’informativa completa contenente:

  • la descrizione del meccanismo di adesione automatica;
  • l’indicazione del fondo pensione previsto dal contratto collettivo;
  • le forme pensionistiche eventualmente disponibili;
  • la misura dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
  • il termine di 60 giorni;
  • le conseguenze della mancata scelta;
  • le modalità per rinunciare all’adesione automatica.

Il datore di lavoro deve inoltre acquisire la dichiarazione scritta del dipendente, conservarla e consegnarne una copia al lavoratore.

Quando si perfeziona l’adesione automatica, l’impresa deve comunicarla al fondo pensione e versare il TFR e gli eventuali contributi maturati fin dalla data di assunzione.

TFR in azienda o fondo pensione: quale scelta conviene?

Non esiste una soluzione valida per tutti. La decisione deve essere valutata considerando:

  • l’età del lavoratore;
  • la continuità della carriera;
  • la durata prevista del rapporto;
  • il profilo di rischio del comparto di investimento;
  • i costi applicati dal fondo;
  • il contributo aggiuntivo versato dal datore di lavoro;
  • le esigenze di liquidità;
  • il trattamento fiscale delle prestazioni.

Il contributo aziendale previsto dai fondi pensione collettivi rappresenta uno degli elementi più importanti da considerare: scegliendo di mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare, il lavoratore potrebbe perdere il diritto a ricevere tale contribuzione aggiuntiva.

Prima di firmare il modulo è quindi opportuno consultare la documentazione del fondo, verificare il comparto di investimento assegnato e confrontare costi, rendimenti, anticipazioni e prestazioni previste.

Una scelta da effettuare entro tempi più brevi

La riforma punta ad ampliare la partecipazione alla previdenza complementare, soprattutto tra i giovani e i lavoratori alla prima occupazione.

Il passaggio da sei mesi a 60 giorni rende però indispensabile una maggiore attenzione nella fase iniziale del rapporto di lavoro. Il silenzio del dipendente non è neutrale: per chi viene assunto per la prima volta dal 1° luglio 2026 determina l’adesione automatica al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva.

Lavoratori e aziende devono quindi verificare tempestivamente la situazione previdenziale precedente e formalizzare correttamente la destinazione del TFR, evitando che una mancata comunicazione produca conseguenze non pienamente conosciute.

Riferimenti normativi: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 201-205; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8; direttive COVIP del 19 giugno 2026.

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