Turismo e Fisco: cosa cambia per le agenzie di viaggio nel 2026

Il 2026 si apre con un quadro normativo rinnovato per agenzie di viaggio e tour operator, caratterizzato da interventi che incidono sulla gestione finanziaria, sugli adempimenti fiscali e sull’organizzazione operativa. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 richiedono particolare attenzione, soprattutto in relazione alla nuova disciplina delle ritenute sulle provvigioni, alla gestione del contante nel turismo e all’applicazione del regime IVA speciale.

Di seguito un’analisi sistematica dei principali cambiamenti.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni: fine dell’esonero storico

La modifica più rilevante riguarda l’abrogazione dell’esonero previsto dall’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 per le agenzie di viaggio. A decorrere dal 1° marzo 2026, i soggetti che corrispondono provvigioni (quali tour operator o altri fornitori) saranno tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto.

In concreto, le agenzie non subiranno un aumento dell’imposizione complessiva — che continuerà a conguagliarsi in dichiarazione dei redditi — ma registreranno una riduzione della liquidità immediatamente incassata.

Aliquote e base imponibile

La disciplina prevede due modalità di calcolo:

  • Regola generale: ritenuta del 23% applicata sul 50% della provvigione, con un prelievo effettivo pari all’11,5%;

  • Base ridotta: se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori, la ritenuta si applica sul 20% della provvigione, con prelievo effettivo del 4,6%.

Questa seconda opzione rappresenta un importante strumento di alleggerimento finanziario, ma richiede un adempimento formale tempestivo.

Adempimento cruciale: comunicazione al committente

Per beneficiare della base ridotta, l’agenzia deve trasmettere al committente una dichiarazione formale (PEC o raccomandata) attestante l’utilizzo continuativo di personale.

Per il 2026, pur trattandosi di norma di nuova introduzione, è fortemente consigliato inviare la comunicazione entro la fine di febbraio 2026 — o comunque prima del primo pagamento ricevuto a marzo — al fine di evitare l’applicazione automatica della ritenuta ordinaria dell’11,5% sui primi flussi provvigionali.

Dal punto di vista gestionale, questa novità impone alle agenzie una più attenta pianificazione dei flussi di cassa e un monitoraggio puntuale delle certificazioni inviate ai partner commerciali.

Operazioni in contanti nel turismo: soglia di comunicazione più alta

Un intervento di segno semplificativo riguarda le operazioni in contanti effettuate da turisti stranieri non residenti.

Dal 2026:

  • la soglia per l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sale da 1.000 euro a 5.000 euro.

La misura riduce il numero di operazioni da segnalare, con un alleggerimento amministrativo per le agenzie che incassano pagamenti cash da clientela extra-UE. Resta tuttavia fondamentale mantenere adeguate procedure di identificazione del cliente e tracciabilità delle operazioni.

Regime IVA speciale ex art. 74-ter: attenzione alla corretta qualificazione

Il regime speciale IVA basato sul margine (art. 74-ter) rimane il riferimento principale per i pacchetti turistici venduti a prezzo globale. Tuttavia, l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria nel 2026 si concentra sulla corretta distinzione tra servizi singoli e pacchetti.

Servizi singoli

Per applicare il regime speciale in forma semplificata anche alle singole prestazioni (ad esempio solo soggiorno alberghiero), l’agenzia deve aver acquisito la disponibilità del servizio prima della richiesta del cliente.

In assenza di disponibilità preventiva, si applica il regime IVA ordinario “imposta da imposta”, con effetti diversi sulla detraibilità e sulla determinazione dell’imposta.

Pacchetti turistici

Resta invece pienamente applicabile il regime del margine quando l’agenzia organizza e vende, in nome proprio, una combinazione di almeno due servizi turistici diversi (tipicamente trasporto e alloggio) per il medesimo viaggio.

In tale regime:

  • l’IVA si calcola solo sul margine (differenza tra corrispettivo e costi dei servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore);

  • l’IVA sugli acquisti non è detraibile.

La corretta qualificazione dell’operazione diventa quindi decisiva per evitare contestazioni in sede di controllo.

Incentivi e misure di sostegno al comparto

Accanto agli interventi fiscali, la Manovra 2026 introduce anche strumenti di supporto al settore turistico.

Contratti di filiera

Sono stati stanziati 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 destinati a progetti di investimento in digitalizzazione e sostenibilità. Si tratta di un’opportunità strategica per le agenzie che intendono innovare i propri modelli di business e rafforzare la competitività.

Bonus lavoro

È confermato fino a settembre 2026 il trattamento integrativo speciale del 15% per il lavoro notturno e straordinario nel comparto turistico. La misura può risultare particolarmente utile per le agenzie con personale impegnato in turnazioni, eventi fieristici o picchi stagionali.

Considerazioni operative

Il 2026 richiede alle agenzie di viaggio un cambio di passo nella gestione amministrativa e finanziaria. In particolare, sarà fondamentale:

  • pianificare l’impatto della nuova ritenuta sulle provvigioni;

  • inviare tempestivamente le dichiarazioni per la base ridotta;

  • rafforzare i controlli sulla corretta applicazione del regime IVA;

  • valutare l’accesso agli incentivi per digitalizzazione e sostenibilità.

Per operatori strutturati — come molti clienti seguiti da studi specializzati in consulenza fiscale e finanza agevolata — questo è il momento ideale per effettuare un check-up fiscale e organizzativo, prevenendo criticità e cogliendo le opportunità della nuova stagione normativa.

 

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