Ue: Le nuove norme fiscali per il Terzo settore

La comfort letter della Commissione Europea è finalmente arrivata: il via libera della Direzione Generale Concorrenza sancisce la compatibilità delle misure fiscali previste dalla riforma italiana del Terzo Settore con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Una svolta storica che, dal 1° gennaio 2026, consentirà la piena attuazione della riforma, offrendo nuove prospettive operative e concettuali per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Una nuova concezione fiscale

Il riconoscimento da parte della Commissione si fonda su un'interpretazione innovativa del concetto di "possesso" del reddito:
la ricchezza prodotta dagli ETS, destinata a finalità di interesse generale e non al lucro individuale, non configura reddito tassabile ai sensi della normativa europea.
Questa impostazione, in linea con la sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia UE e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 131/2020), legittima il trattamento fiscale agevolato riservato agli enti non profit.

Gli ETS sono così riconosciuti come soggetti che agiscono nell'interesse collettivo, fuori dalla logica ordinaria del mercato e del profitto, contribuendo indirettamente al finanziamento della spesa pubblica attraverso la loro stessa attività.

Cosa cambia operativamente dal 2026

Dal punto di vista pratico, la piena efficacia della riforma porterà:

  • L'entrata in vigore definitiva delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) e nel D.Lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale.

  • L'applicazione dell'art. 79 CTS per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività degli ETS.

  • La possibilità di utilizzare regimi forfettari di determinazione del reddito, con ulteriori vantaggi per ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale).

  • Il consolidamento del modello di impresa sociale come strumento primario per sostenere attività di interesse generale, soprattutto in settori penalizzati dalla riduzione delle risorse pubbliche.

Le sfide per gli operatori del Terzo Settore

Con l'autorizzazione europea, molte scelte strategiche che erano state rimandate diventano ora urgenti:

  • Le ONLUS dovranno valutare la transizione dal regime del D.Lgs. n. 460/1997 al sistema ETS.

  • Gli enti sportivi (ASD e SSD) dovranno scegliere se mantenere il regime fiscale ordinario (ad esempio L. 398/1991) o adottare il modello ETS o impresa sociale, a seconda della propria organizzazione e convenienza fiscale.

La piena attuazione della riforma offre quindi opportunità significative per chi saprà cogliere il cambiamento: una ridefinizione della funzione degli ETS nell'economia sociale e nel sistema fiscale italiano, che può diventare un modello anche a livello europeo.

Commercialista Aversa

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