Usufrutto e nuda proprietà: doppia tassa per la vendita

Nel caso in cui un immobile venga venduto con trasferimento separato del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, l’operazione sarà soggetta a doppia tassazione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 133 del 14 maggio 2025, che ribadisce un principio fondamentale: nuda proprietà e usufrutto sono negozi giuridicamente distinti, anche quando trasferiti contestualmente.

Due diritti separati, due tassazioni

Nel dettaglio, il caso oggetto di interpello riguarda una cessione in un unico atto notarile a favore di soggetti differenti: uno per la nuda proprietà e l’altro per l’usufrutto del medesimo immobile. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, nonostante l’unitarietà dell’atto, ci si trova di fronte a due operazioni fiscalmente autonome, in quanto il diritto di proprietà viene giuridicamente scomposto in due entità:

  • la nuda proprietà, ovvero il diritto residuo sul bene, privo di godimento;

  • l’usufrutto, ossia il diritto di utilizzo e percezione dei frutti dell’immobile.

L’autonomia civilistica dei due diritti comporta, quindi, una distinta rilevanza fiscale: ogni trasferimento genera un’imposta autonoma da assolvere.

Il quadro normativo di riferimento

Il chiarimento si colloca nel solco delle modifiche al TUIR in vigore dal gennaio 2024, secondo cui le norme sulle cessioni a titolo oneroso si applicano anche ai trasferimenti di diritti reali di godimento, tra cui appunto l’usufrutto.

Questa impostazione rafforza un orientamento già consolidato in giurisprudenza e in prassi, secondo cui la costituzione dell’usufrutto presuppone la piena proprietà del bene, e solo successivamente è possibile alienare la nuda proprietà. I due negozi non sono mai una mera articolazione contrattuale, ma rappresentano manifestazioni patrimoniali autonome.

Le implicazioni fiscali

Alla luce del nuovo impianto normativo e del chiarimento interpretativo, i contribuenti e i professionisti coinvolti in operazioni di trasferimento immobiliare devono prestare particolare attenzione a:

  • determinare correttamente la base imponibile per ciascun trasferimento (usufrutto e nuda proprietà);

  • assolvere i rispettivi obblighi d’imposta, anche se l’atto notarile è unico;

  • verificare l’eventuale applicabilità di esenzioni o agevolazioni fiscali, laddove previste per una o entrambe le componenti.

In altre parole, il fatto che la nuda proprietà e l’usufrutto vengano trasferiti nello stesso momento non elimina la necessità di trattarli come operazioni distinte ai fini tributari.

La cessione della nuda proprietà e dell’usufrutto di un immobile, anche quando avviene contestualmente, è da considerarsi una duplicazione di atti sotto il profilo fiscale. Ogni trasferimento costituisce un fatto imponibile a stante e comporta obblighi fiscali propri.

Un ulteriore tassello per orientare correttamente operazioni complesse nel rispetto della normativa e con attenzione ai profili tributari.

 

commercialista aversa

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