ZES Unica: approvato il modello per il credito d’imposta aggiuntivo

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Con provvedimento del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, definendo al contempo le modalità di invio telematico. La misura rappresenta un ulteriore tassello nel sistema di agevolazioni rivolte alle imprese che hanno investito nella ZES Unica nel corso del 2025.

Il nuovo contributo aggiuntivo è stato introdotto dall’art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con l’obiettivo di integrare il credito d’imposta già riconosciuto in misura parziale per l’annualità 2025.

Soggetti interessati

Possono accedere al credito d’imposta aggiuntivo le imprese che:

  • hanno presentato validamente la comunicazione integrativa per il bonus ZES Unica 2025;

  • non hanno ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 per i medesimi investimenti.

Si tratta, in sostanza, degli operatori economici che, pur avendo completato correttamente l’iter per il credito ZES, hanno visto ridotta la percentuale effettivamente fruibile.

Percentuale del beneficio

A seguito delle comunicazioni integrative trasmesse tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate aveva determinato, con provvedimento del 12 dicembre 2025 (prot. n. 570046), la percentuale del credito ZES Unica fruibile per il 2025 nella misura del 60,3811%.

Per colmare parzialmente tale riduzione, il legislatore ha previsto un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa. Il beneficio è utilizzabile nel corso del 2026.

Il nuovo modello di comunicazione

Il provvedimento del 16 febbraio 2026 approva il modello ufficiale che le imprese devono trasmettere per ottenere il credito aggiuntivo. Nella comunicazione il beneficiario deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver fruito del credito d’imposta di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024 con riferimento agli stessi investimenti.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra:

  • 15 aprile 2026

  • 15 maggio 2026

Cause di decadenza

Le imprese decadono dal credito aggiuntivo qualora:

  • venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti per il credito ZES Unica 2025;

  • la comunicazione contenga dati non veritieri;

  • risultino false le dichiarazioni rese.

Restano inoltre applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di controllo previste dall’art. 16 del decreto attuativo del 17 maggio 2024.

Considerazioni operative

La finestra temporale di un solo mese impone alle imprese — e ai professionisti che le assistono — una verifica tempestiva delle posizioni già trasmesse per il 2025. Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta autocertificazione relativa al mancato utilizzo del credito ex art. 38 del D.L. n. 19/2024, elemento essenziale per accedere al beneficio aggiuntivo.

Per le imprese del Mezzogiorno, la misura rappresenta un recupero parziale della riduzione subita nel 2025 e conferma la centralità della ZES Unica nelle politiche di incentivo agli investimenti produttivi.

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