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Gestione d'impresa

Intelligenza artificiale in azienda DVR: obblighi e novità normative

· a cura di Dott. Vincenzo Gagliardi

Impatto dell'intelligenza artificiale in azienda e obbligo di aggiornamento del DVR: il quadro normativo, le novità del D.Lgs. 179/2026 e i passi operativi.

L'integrazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali non costituisce una semplice evoluzione tecnologica, ma determina un cambiamento strutturale nell'organizzazione del lavoro che rende obbligatorio l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Con l'applicazione del quadro regolatorio europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e l'entrata in vigore delle norme nazionali attuative, a partire dal Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 23 ottobre 2026), l'impatto degli algoritmi sulla salute e la sicurezza sul lavoro trova un espresso presidio normativo. Il datore di lavoro deve quindi analizzare i nuovi rischi derivanti dall'automazione per evitare responsabilità civili, penali e sanzioni amministrative.

Il quadro normativo: dall'AI Act al Testo Unico sulla sicurezza

La disciplina della sicurezza sul lavoro in Italia poggia sul principio generale sancito dall'articolo 2087 del Codice Civile e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). In particolare, l'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 individua nella valutazione di tutti i rischi e nella redazione del DVR un obbligo indelegabile del datore di lavoro.

L'articolo 28 del medesimo testo unico impone che l'analisi comprenda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, ai cambiamenti organizzativi e alle nuove tecnologie.

Questo impianto è stato raccordato alle regole europee dal Decreto Legislativo n. 179/2026, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132. In base all'articolo 42 del D.Lgs. 179/2026, l'uso di sistemi di intelligenza artificiale deve essere espressamente esaminato nell'ambito della valutazione dei rischi ex articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 ogniqualvolta tali strumenti producano impatti sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa o sui processi decisionali rilevanti per la prevenzione e la sicurezza.

Quali rischi dell'intelligenza artificiale vanno inseriti nel DVR

L'impiego operativo di applicativi di intelligenza artificiale, sia generativa che predittiva, genera fattispecie di rischio che travalicano il perimetro della sicurezza informatica o della riservatezza dei dati, incidendo direttamente sul benessere psico-fisico del personale. Tra i profili che richiedono una puntuale ponderazione nel DVR rientrano:

  • Rischi psicosociali e tecnostress: l'ansia derivante dal monitoraggio algoritmico costante, il timore dell'obsolescenza professionale, la perdita di autonomia decisionale e la percezione di dequalificazione delle mansioni.
  • Rischi ergonomici e cognitivi: l'aumento dei ritmi di lavoro imposto da flussi automatizzati, il sovraccarico attentivo legato all'interazione continua con interfacce complesse e la fatica mentale generata dall'obbligo di verificare moli elevate di output algoritmici.
  • Rischi operativi da automazione: il cosiddetto "automation bias" (l'eccessivo affidamento acritico alle indicazioni fornite dal software) e le possibili anomalie nei processi di guida operativa che possano indurre il lavoratore a condotte imprudenti.
  • Rischi fisici e di interferenza: nelle realtà manifatturiere o logistiche in cui operano cobot o macchinari a conduzione algoritmica, i pericoli di collisione e l'interazione tra l'operatore e il sistema automatizzato.

Accanto alla sicurezza fisica, l'articolo 41 del D.Lgs. 179/2026 ribadisce il principio fondamentale della necessaria supervisione umana: le decisioni determinanti relative all'assunzione, alla gestione contrattuale, alla valutazione delle prestazioni, ai provvedimenti disciplinari o al licenziamento non possono essere assunte in via esclusivamente automatizzata, pena la loro radicale nullità.

Tempistiche e obbligo di rielaborazione del documento

L'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 definisce le circostanze in cui la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata. L'introduzione di nuovi strumenti informatici basati su algoritmi di intelligenza artificiale che modificano l'organizzazione o i flussi produttivi rientra a pieno titolo tra le "modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori" e nelle variazioni legate al "grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione".

Al verificarsi di tali condizioni, il datore di lavoro ha l'onere di rielaborare la valutazione dei rischi tempestivamente e di provvedere all'aggiornamento del DVR entro il termine di 30 giorni.

La violazione degli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento del DVR espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, che prevedono l'arresto o ammende pecuniarie, oltre ai riflessi di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Adempimenti pratici per le imprese: cosa fare

Per garantire la piena conformità legale alle disposizioni vigenti, il management aziendale e gli organi di controllo devono impostare un iter strutturato che comprenda i seguenti passaggi:

  • Censimento dei sistemi: mappare gli applicativi digitali e gli algoritmi in uso nei diversi reparti aziendali, inclusi gli strumenti utilizzati informalmente dal personale per la redazione di testi o l'analisi di dati.
  • Consultazione dei soggetti della sicurezza: coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), analizzando gli impatti specifici sui compiti operativi.
  • Revisione del DVR: integrare il documento con l'individuazione formale dei rischi da IA, la stima della loro gravità e la definizione di misure di prevenzione tecniche e procedurali adeguate.
  • Informazione e formazione mirata: conformemente all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 179/2026 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, predisporre percorsi di istruzione sui rischi concreti dell'IA e sulle corrette modalità d'impiego per i dipendenti interessati.

Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.

Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.

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