Intelligenza artificiale nelle sentenze: il vaglio di Cassazione
Limiti e profili legali sull'intelligenza artificiale nelle sentenze: la Cassazione valuta il ricorso alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 27957/2026.
Il tema dell'impiego dell'intelligenza artificiale nelle sentenze è giunto all'attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a valutare se rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa ai rischi dell'uso di algoritmi e software tecnologici nella preparazione dei provvedimenti giudiziari. Con l'ordinanza interlocutoria n. 27957 del 28 ottobre 2026, la Prima Sezione civile ha tuttavia rinviato ogni decisione sul merito, dando priorità alla trattazione unitaria dei procedimenti pendenti e posticipando la decisione sull'eventuale coinvolgimento del massimo consesso nomofilattico.
La vicenda processuale e la richiesta alle Sezioni Unite
Il procedimento trae origine da un contenzioso civile tra alcuni soggetti privati e la Città Metropolitana di Catania. A seguito di una decisione emessa dalla Corte d'appello di Catania nel 2021, le parti soccombenti hanno promosso ricorso per cassazione e, contestualmente, hanno azionato un giudizio di revocazione avverso la medesima pronuncia.
La Corte d'appello etnea ha rigettato la domanda di revocazione con una successiva sentenza pronunciata nel 2025, anch'essa impugnata dinanzi alla Suprema Corte. Si sono così determinati due distinti giudizi di legittimità relativi alla stessa vertenza.
Nel contesto del primo ricorso, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno formulato due istanze:
- La riunione formale dei due ricorsi pendenti per ragioni di coordinamento processuale;
- La rimessione della causa alle Sezioni Unite in ordine alle problematiche e ai rischi collegati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività preparatorie delle decisioni giudiziarie, compresa la predisposizione di bozze, minute e analisi documentali.
Cosa ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 27957/2026
La Suprema Corte non ha accertato alcun effettivo utilizzo di sistemi automatizzati o software di intelligenza artificiale da parte dei giudici dei gradi precedenti. L'ordinanza interlocutoria n. 27957 del 28 ottobre 2026 non ha statuito sulla liceità o sui limiti dell'impiego tecnologico nella redazione degli atti, né ha disposto direttamente l'assegnazione del fascicolo alle Sezioni Unite.
I giudici di legittimità hanno ritenuto dirimente risolvere in via prioritaria la pendenza simultanea delle due impugnazioni. La Corte ha pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, finalizzato alla riunione dei due procedimenti. Solo in seguito alla trattazione congiunta verrà vagliata l'istanza riguardante l'intelligenza artificiale e l'opportunità di sottoporre il tema alle Sezioni Unite.
Le ragioni della riunione dei ricorsi
La decisione di rinviare la causa si fonda sull'applicazione analogica dell'articolo 335 del codice di procedura civile, disposizione che impone la trattazione congiunta delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
Nel caso di specie, pur trattandosi di impugnazioni rivolte contro due provvedimenti distinti, la pronuncia sul giudizio di revocazione risulta strettamente connessa a quella originaria d'appello. La risoluzione della controversia sulla revocazione può infatti determinare riflessi determinanti sul ricorso principale. Il coordinamento simultaneo consente di prevenire il rischio di statuizioni contrastanti e assicura una disamina unitaria della controversia.
I profili giuridici e i rischi dell'automazione nella giustizia
L'evoluzione tecnologica ha introdotto strumenti capaci di elaborare testi, organizzare fascicoli complessi e strutturare bozze di lavoro. L'impiego di tali sistemi nell'attività giudiziaria apre questioni rilevanti per la tutela dei diritti dei cittadini e per la tenuta del giusto processo:
- La distinzione sostanziale tra l'ausilio materiale alla redazione e la valutazione probatoria e giuridica, riservata in via esclusiva al magistrato;
- La trasparenza e la verificabilità dei contenuti e delle argomentazioni fornite dagli strumenti tecnologici;
- L'eventuale propagazione di errori materiali o interpretativi generati dai modelli di calcolo;
- Il principio della responsabilità personale del giudice nella formulazione della decisione definitiva.
L'ordinanza n. 27957/2026 non ha dettato linee guida né stabilito divieti o criteri applicativi, ma documenta l'emersione formale del dibattito sull'intelligenza artificiale all'interno del contenzioso di legittimità.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
