Iperammortamento: accesso subordinato a perizia tecnica e certificazione contabile
Iperammortamento: accesso subordinato a perizia tecnica e certificazione contabile. Il nuovo regime di iperammortamento.
Il nuovo regime di iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 introduce un sistema di accesso più strutturato e rigoroso rispetto alle precedenti misure Industria 4.0. Tra gli aspetti più rilevanti emergono infatti gli obblighi documentali, con particolare attenzione alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile, considerate condizioni essenziali per poter beneficiare dell’agevolazione.
Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 definisce infatti una procedura articolata, con comunicazioni obbligatorie al GSE e controlli documentali più stringenti.
Perizia tecnica: requisito centrale per l’agevolazione
La fruizione dell’iperammortamento richiede la dimostrazione che il bene possieda i requisiti tecnologici previsti dalla normativa e sia effettivamente interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
A tale scopo è richiesta una perizia tecnica asseverata rilasciata da:
- ingegneri iscritti all’albo;
- periti industriali iscritti all’albo;
- enti di certificazione accreditati.
La perizia deve attestare:
- le caratteristiche tecniche del bene;
- l’appartenenza agli allegati normativi dei beni 4.0;
- l’interconnessione con i sistemi aziendali;
- la conformità dell’investimento ai requisiti previsti dal decreto.
Per gli investimenti di importo inferiore a 300.000 euro, in diversi schemi interpretativi rimane possibile sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. Tuttavia, le ultime bozze operative sembrano orientate verso un rafforzamento degli obblighi documentali anche per investimenti sotto soglia.
Certificazione contabile obbligatoria
La vera novità del nuovo iperammortamento riguarda però la certificazione contabile generalizzata.
Il decreto prevede infatti che tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione o dall’importo dell’investimento, debbano ottenere una certificazione rilasciata:
- dal revisore legale dei conti;
- oppure da una società di revisione iscritta al registro previsto dal D.Lgs. n. 39/2010.
La certificazione deve attestare:
- l’effettivo sostenimento delle spese;
- la corretta imputazione contabile;
- la corrispondenza tra documentazione amministrativa e investimenti dichiarati.
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, poiché l’accesso all’agevolazione non dipende più soltanto dalla natura tecnica del bene, ma anche dalla piena tracciabilità contabile dell’investimento.
Procedura più complessa e controlli rafforzati
Il nuovo sistema richiama in parte il modello già utilizzato per Transizione 5.0, con una procedura scandita da più comunicazioni verso il GSE:
- comunicazione preventiva;
- comunicazione di conferma;
- comunicazione di completamento;
- possibile comunicazione annuale integrativa.
La documentazione dovrà essere conservata per eventuali controlli successivi, compresi:
- fatture con specifici riferimenti normativi;
- contratti;
- documentazione tecnica;
- log di interconnessione;
- certificazioni e perizie;
- fascicolo tecnico completo dell’investimento.
Attenzione alla pianificazione dell’investimento
Alla luce delle nuove regole, le imprese interessate all’iperammortamento dovranno pianificare con attenzione ogni fase dell’investimento, coinvolgendo fin dall’inizio:
- consulenti fiscali;
- revisori;
- tecnici specializzati Industria 4.0;
- fornitori dei sistemi informatici e di interconnessione.
L’assenza della documentazione richiesta o la mancata dimostrazione dell’interconnessione potrebbero infatti comportare la perdita del beneficio fiscale e il recupero dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le nuove disposizioni segnano quindi un passaggio verso un modello di incentivo più controllato e documentato, nel quale la corretta predisposizione delle perizie e delle certificazioni assume un ruolo determinante per l’accesso all’iperammortamento.
Articolo pubblicato il 14 maggio 2026: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.
