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modello tr 2026 rimborso iva infrannuale: guida pratica

· a cura di Dott. Vincenzo Gagliardi

Modello TR 2026 per rimborso o compensazione IVA del terzo trimestre: requisiti dell'art. 38-bis DPR 633/72, regole operative e scadenze di trasmissione.

Il modello TR consente a imprese e professionisti di richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso o l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA maturato nel corso dei singoli trimestri solari, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale. Questo strumento, disciplinato dall'articolo 38-bis del DPR 633/1972, costituisce un presidio fondamentale per la gestione della liquidità aziendale, ma richiede la verifica puntuale di specifiche condizioni di accesso e il rispetto di precisi obblighi formali.

Il quadro normativo e i requisiti generali

L'istanza infrannuale può essere presentata dai soggetti passivi IVA solo a condizione che l'eccedenza di imposta detraibile maturata nel trimestre sia superiore alla soglia di 2.582,28 euro.

Tale soglia minima, tuttavia, non è da sola sufficiente. L'articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/1972 subordina l'accesso al rimborso o alla compensazione infrannuale alla presenza di almeno uno dei seguenti presupposti oggettivi:

  • esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad aliquota media inferiore rispetto a quella applicata sugli acquisti e sulle importazioni;
  • effettuazione di operazioni non imponibili, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972 (nonché operazioni a esse assimilate), per un ammontare superiore al 25% del complessivo volume d'affari del trimestre;
  • acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni imponibili effettuati nel periodo;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, di operazioni attive non soggette per carenza del requisito di territorialità per una quota superiore al 50% dell'ammontare totale delle operazioni svolte nel trimestre;
  • presenza di soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o che abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Regole di compensazione e visto di conformità

La scelta tra richiesta di rimborso in conto fiscale e compensazione orizzontale tramite modello F24 comporta adempimenti differenziati.

Qualora il contribuente scelga di compensare il credito con altre imposte o contributi:

  • per crediti fino a 5.000 euro annui, la compensazione può essere eseguita tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal momento in cui l'istanza è stata presentata;
  • per crediti superiori alla soglia di 5.000 euro annui, l'articolo 3 del DL 50/2017 impone l'apposizione del visto di conformità sul modello TR da parte di un professionista abilitato. In questo caso, l'utilizzo in compensazione tramite F24 può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta trasmissione telematica dell'istanza.

Sul fronte dei rimborsi, l'articolo 38-bis, comma 3, del DPR 633/1972 stabilisce l'erogazione senza obbligo di garanzia per importi fino a 30.000 euro, ovvero fino a soglie più elevate per i contribuenti che presentano livelli di affidabilità fiscale conformi ai regimi premiali ISA. Oltre detti limiti, il rimborso è condizionato all'apposizione del visto di conformità e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali e contributivi, o in alternativa alla prestazione di una garanzia fideiussoria.

Scadenze e trasmissione per il terzo trimestre 2026

La trasmissione telematica del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto attiene alle operazioni relative al terzo trimestre (luglio-settembre), il termine ordinario è fissato al 31 ottobre. Nel calendario 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è domenica e giorno festivo, la scadenza per l'invio telematico dell'istanza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile, ossia a lunedì 2 novembre 2026.

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente da parte del contribuente abilitato tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate oppure affidando l'invio a un intermediario abilitato.

Cosa verificare prima dell'invio

Nelle fasi conclusive prima della trasmissione del modello relativo al terzo trimestre, è opportuno effettuare una serie di riscontri tecnici:

  • verificare con esattezza il superamento del limite quantitativo minimo di 2.582,28 euro di credito detraibile;
  • ricalcolare il rispetto delle percentuali previste per il requisito prescelto (aliquota media, export o acquisto beni strumentali);
  • appurare se l'utilizzo cumulato dei crediti infrannuali dell'anno in corso superi la soglia dei 5.000 euro, predisponendo per tempo l'eventuale rilascio del visto di conformità;
  • definire la ripartizione ottimale della somma tra rimborso monetario e compensazione orizzontale in relazione alle scadenze dei versamenti previsti nei mesi successivi.

Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.

Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.

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