Riforma ViDA IVA: novità 2027 per e-commerce e OSS
Riforma ViDA e IVA digitale: dal 2027 cambiano le regole su soglia e-commerce da 10.000 euro e regimi OSS. Cosa adeguare nei software aziendali.
Il pacchetto europeo denominato ViDA (VAT in the Digital Age) avvia la modernizzazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto nell'Unione europea, ridefinendo la gestione degli adempimenti per il commercio elettronico e le transazioni transfrontaliere. Per gli operatori che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi verso consumatori finali comunitari, la prima tappa della riforma scatta il 1° gennaio 2027. Questa fase iniziale modifica i criteri di computo della soglia di protezione per l'e-commerce, amplia le facoltà dichiarative dei regimi One Stop Shop (OSS) e richiede un tempestivo aggiornamento della logica di tracciamento nei sistemi gestionali d'impresa.
Il quadro normativo europeo e l'attuazione nazionale
L'architettura della riforma è disciplinata dalla Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025, che modifica la Direttiva 2006/112/CE. Il legislatore comunitario ha delineato un percorso di attuazione scaglionato nel tempo, con scadenze progressive fissate al 2027, al 2028 e al 2030, fino alla piena convergenza dei sistemi nel 2035.
L'articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516 impone agli Stati membri di applicare le prime disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2027. L'Italia dà attuazione a tali misure mediante un apposito schema di decreto legislativo. Il provvedimento provvede al coordinamento con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, e con le disposizioni del nuovo Testo Unico IVA la cui entrata in vigore è programmata per il 1° gennaio 2027.
Nuovi criteri per la soglia comunitaria di 10.000 euro
La novità di maggiore impatto operativo per le imprese di e-commerce riguarda il calcolo della soglia di 10.000 euro, oltre la quale le vendite a distanza intracomunitarie e i servizi TBE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) resi a consumatori finali (B2C) devono essere tassati nel Paese di destinazione del bene o del committente.
A partire dal 1° gennaio 2027, il calcolo della soglia non considererà più indistintamente tutte le cessioni transfrontaliere. La norma precisa che concorrono al raggiungimento dei 10.000 euro esclusivamente:
- i beni spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui il cedente è stabilito;
- i servizi TBE prestati a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE.
Restano escluse dal computo della soglia le spedizioni di beni che partono da magazzini o centri di logistica situati in Paesi dell'Unione europea diversi da quello in cui risiede la sede dell'operatore. Le vendite con partenza da un deposito estero saranno soggette all'imposta dello Stato di arrivo sin dalla prima operazione, da assolvere tramite il regime OSS o mediante identificazione diretta.
L'estensione del regime OSS non UE
Il pacchetto di modifiche in vigore dal 2027 interviene anche sulla disciplina dello sportello unico. In particolare, viene esteso l'ambito applicativo del regime OSS non UE.
La modifica consente ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea di dichiarare e versare l'imposta, tramite un unico punto di contatto, per tutte le prestazioni di servizi B2C territorialmente rilevanti all'interno dell'Unione, senza doversi identificare ai fini IVA nei singoli Stati membri di consumo.
Gli impatti sui software gestionali aziendali
I nuovi criteri di territorialità e di calcolo impongono una revisione dei flussi informativi aziendali e dei sistemi ERP. Per garantire la corretta applicazione dell'IVA a partire dal 2027, i gestionali dovranno essere configurati per:
- tracciare per ogni singolo ordine non solo lo Stato di destinazione della merce, ma anche l'esatto Stato membro del magazzino di partenza della spedizione;
- separare i volumi di fatturato delle vendite spedite dalla sede nazionale da quelle originate da poli logistici esteri, escludendo queste ultime dal plafond dei 10.000 euro;
- determinare in tempo reale il superamento della soglia e applicare l'aliquota IVA estera di destinazione con l'eventuale canalizzazione automatica della transazione verso il regime OSS.
La mancata distinzione del punto di partenza della fornitura espone l'operatore al rischio di applicare indebitamente l'IVA nazionale su cessioni soggette a imposta nello Stato membro di arrivo.
Le scadenze successive: 2028 e 2030
Il calendario della riforma ViDA proseguirà negli anni successivi con ulteriori passaggi:
- dal 1° luglio 2028 entreranno in vigore le norme sull'economia delle piattaforme (meccanismo del fornitore presunto per alloggi e trasporti) e l'ampliamento della registrazione IVA unica;
- dal 1° luglio 2030 scatteranno gli obblighi comunitari di fatturazione elettronica e di trasmissione digitale dei dati (Digital Reporting Requirements) per tutte le operazioni B2B transfrontaliere.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
