Sovraindebitamento ed esdebitazione agenzia entrate: la prassi
Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce regole e impatto fiscale su sovraindebitamento ed esdebitazione nel Codice della crisi.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, fornendo un quadro organico e dettagliato sulla gestione dei crediti tributari nelle procedure di sovraindebitamento e sulla successiva esdebitazione disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Il documento di prassi, redatto dopo una consultazione pubblica svoltasi tra giugno e luglio 2026, chiarisce la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'accesso agli strumenti da parte di persone fisiche, professionisti e piccole realtà economiche, illustrando i criteri per la falcidia dei debiti erariali, il ruolo del Fisco e l'estensione dell'inesigibilità ai carichi fiscali rimasti insoddisfatti.
A chi si applicano le procedure di sovraindebitamento
Le misure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono rivolte a tutti i soggetti in stato di crisi o insolvenza che non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali liquidatorie. Nel perimetro operativo rientrano specificamente:
- i consumatori persone fisiche;
- i liberi professionisti;
- gli imprenditori minori e gli imprenditori agricoli;
- le start-up innovative;
- gli altri debitori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice della crisi.
La circolare rammenta che per attivare tali procedure i compiti di gestione e relazione spettano all'Organismo di composizione della crisi (OCC), mentre la nomina dell'attestatore rimane facoltativa. Questa scelta normativa mira a ridurre i costi vivi nelle vertenze meno articolate, conservando l'utilità della perizia solo in contesti patrimoniali o fiscali di evidente complessità. Inoltre, nel caso di procedure familiari ex articolo 66 del Codice, l'eventuale trattazione congiunta non determina la commistione dei beni: le masse attive e passive restano rigorosamente separate per ciascun familiare, pur rappresentando correttamente i vincoli di solidarietà.
Piani del consumatore e concordato minore
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'accesso è riservato esclusivamente a debiti contratti per finalità estranee all'attività d'impresa o professionale. L'omologazione del piano compete unicamente al tribunale e non richiede il voto favorevole dell'Erario o degli altri creditori. L'Amministrazione finanziaria conferma la validità di piani con dilazioni ultrannuali, a condizione che risultino convenienti rispetto all'alternativa della liquidazione. In presenza di crediti tributari privilegiati sottoposti a moratoria, occorre conteggiare i relativi interessi legali maturati.
Novità rilevanti riguardano anche il concordato minore:
- l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è escluso dall'accesso al concordato minore, in conformità agli indirizzi della Corte di cassazione;
- la procedura non impone la formalizzazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 88 del Codice, né il preventivo parere conforme della direzione regionale per il voto;
- la proposta deve comunque rispettare il criterio del trattamento non deteriore del credito erariale rispetto alla liquidazione;
- il tribunale può applicare il cram down fiscale omologando la proposta anche in caso di dissenso del Fisco, ove sussistano i presupposti di legge.
Nella liquidazione controllata, gli uffici fiscali devono attenersi a precise indicazioni per consentire la tempestiva quantificazione del passivo tributario e la relativa insinuazione.
Effetti dell'esdebitazione sui debiti fiscali e meritevolezza
L'esdebitazione determina l'inesigibilità dei debiti rimasti insoddisfatti, liberando il contribuente senza pregiudicare i diritti vantati verso terzi garanti o coobbligati solidali. In linea generale, il beneficio opera anche nei confronti delle obbligazioni fiscali. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative tributarie:
- le sanzioni accessorie seguono la sorte del tributo principale e sono oggetto di esdebitazione;
- le sanzioni autonome restano invece escluse dalla liberazione del debito.
Particolare rigore è dedicato alla figura del debitore incapiente, ossia chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. L'Agenzia delle Entrate specifica che la meritevolezza deve essere vagliata in concreto dal giudice e dagli organi procedurali, esaminando l'origine del dissesto e le condotte pregresse, senza automatismi negativi legati alla mera sussistenza di carichi fiscali pregressi non pagati. Ne deriva che un'eventuale opposizione dell'ufficio finanziario all'esdebitazione deve fondarsi su motivazioni specifiche e puntualmente documentate, evidenziando condotte di grave imprudenza o frode rispetto alla reale impossibilità di adempiere.
Per valutare il caso specifico è possibile rivolgersi allo studio.
Articolo informativo aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, rivisto e approvato da Dott. Vincenzo Gagliardi.
