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ZES Unica e Modello Redditi 2026

· a cura della redazione dello studio

ZES Unica e Modello Redditi 2026: compilazione, aiuti di Stato e nuove sanzioni. ZES Unica: il raccordo tra Quadro RU e rigo RS401.

La corretta indicazione del credito d’imposta ZES Unica nel Modello Reddititi 2026 richiede particolare attenzione. Non basta, infatti, compilare il Quadro RU: è necessario coordinare i dati con il prospetto degli aiuti di Stato, verificare il rispetto dei massimali applicabili e conservare tutta la documentazione relativa agli investimenti realizzati.

Eventuali errori possono impedire la registrazione dell’agevolazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, nei casi più gravi, determinare il recupero del credito e l’applicazione di sanzioni.

ZES Unica: il raccordo tra Quadro RU e rigo RS401

Il credito d’imposta ZES Unica rientra tra le agevolazioni territoriali soggette alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nel Modello Redditi 2026 devono essere utilizzati codici differenti a seconda della misura agevolativa:

  • codice credito T1 e codice aiuto 86 per la ZES Unica Mezzogiorno;
  • codice credito U3 e codice aiuto 89 per il settore agricolo;
  • codice credito U4 e codice aiuto 90 per la Zona logistica semplificata, ZLS.

La corretta individuazione del codice è fondamentale, poiché a ciascuna misura corrispondono specifiche condizioni e diverse intensità di aiuto.

Nel Quadro RU devono essere riportati, in particolare:

  • il codice identificativo del credito nel rigo RU1;
  • l’importo maturato nel rigo RU5, colonna 3;
  • il credito utilizzato in compensazione nel rigo RU6;
  • l’eventuale importo residuo nel rigo RU12.

Per la ZES Unica, tuttavia, la compilazione del Quadro RU deve essere accompagnata da quella del rigo RS401.

Quali informazioni inserire nel rigo RS401

Nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato devono essere indicati tutti gli elementi necessari alla registrazione dell’agevolazione, tra cui:

  • codice dell’aiuto;
  • quadro di provenienza del credito;
  • forma giuridica del beneficiario;
  • dimensione dell’impresa;
  • codice ATECO;
  • Regione e Comune della struttura produttiva;
  • tipologia dei costi agevolabili;
  • intensità dell’aiuto;
  • importo complessivamente spettante.

Quando gli investimenti interessano strutture produttive situate in località differenti, è necessario compilare un distinto rigo RS401 per ciascuna localizzazione.

L’omessa o inesatta compilazione del prospetto può impedire il corretto inserimento dell’agevolazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato o negli altri registri competenti.

Un esempio di compilazione

Si consideri un’impresa che abbia effettuato un investimento agevolabile di 500.000 euro e alla quale sia riconosciuta, a titolo esemplificativo, un’intensità di aiuto del 50%.

Il credito spettante sarebbe pari a 250.000 euro.

Nel Quadro RU l’impresa dovrebbe indicare:

  • nel rigo RU1, il codice credito T1;
  • nel rigo RU5, colonna 3, l’importo di 250.000 euro;
  • nel rigo RU6, la quota utilizzata in compensazione;
  • nel rigo RU12, l’eventuale credito residuo.

Nel rigo RS401 dovrebbero invece essere riportati il codice aiuto 86 e tutti i dati relativi all’impresa, all’investimento, all’ubicazione della struttura produttiva e all’intensità dell’agevolazione.

Per il credito ZES Unica il rapporto è gestito direttamente con l’Agenzia delle Entrate e l’utilizzo avviene in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 7034.

Superamento dei massimali e recupero dell’aiuto

Un aspetto particolarmente delicato riguarda il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea.

Secondo l’orientamento richiamato nell’approfondimento, in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere al recupero dell’intero beneficio fruito, e non soltanto della quota eccedente.

Si tratta, tuttavia, di una posizione discussa. Secondo una diversa interpretazione della normativa europea, quando l’impresa possiede originariamente tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, il recupero dovrebbe riguardare soltanto l’importo utilizzato oltre il limite consentito.

La questione deve quindi essere valutata con particolare prudenza, distinguendo il semplice superamento del massimale dall’ipotesi in cui il beneficiario fosse privo, fin dall’origine, dei requisiti richiesti.

Credito non spettante e credito inesistente

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridefinito la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente, con conseguenze rilevanti sulle sanzioni e sui termini di controllo.

Il credito può essere considerato inesistente quando:

  • il bene, l’impianto o il progetto agevolato non esiste;
  • il beneficiario non possiede i requisiti soggettivi richiesti;
  • l’investimento non rispetta i requisiti oggettivi previsti;
  • la documentazione è assente oppure materialmente o ideologicamente falsa.

Quando, invece, l’investimento esiste e risultano presenti sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi, un eventuale errore nelle modalità di utilizzo determina, in linea generale, la qualificazione del credito come non spettante.

La differenza incide direttamente sul regime sanzionatorio:

  • per il credito non spettante si applica una sanzione pari al 25% dell’importo indebitamente compensato;
  • per il credito inesistente la sanzione è pari al 70%, con possibili maggiorazioni in presenza di documenti falsi o comportamenti fraudolenti.

Per il credito inesistente trova inoltre applicazione un termine di controllo più lungo, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo.

La soglia di rilevanza penale

L’indebita compensazione assume rilevanza penale quando, nell’arco dello stesso anno, l’importo supera la soglia di 50.000 euro prevista dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

In presenza di dubbi sulla corretta fruizione del credito, è quindi opportuno intervenire tempestivamente, valutando:

  • il riversamento delle somme indebitamente utilizzate;
  • la presentazione di una dichiarazione integrativa;
  • il ricorso al ravvedimento operoso;
  • il pagamento degli interessi e delle sanzioni ridotte applicabili.

Prima di procedere è però indispensabile qualificare correttamente il credito come non spettante o inesistente.

Quali crediti richiedono la compilazione del prospetto aiuti di Stato

Non tutti i crediti indicati nel Quadro RU devono essere riportati anche nel rigo RS401.

In linea generale, il prospetto deve essere compilato per:

  • ZES Unica;
  • ZES relativa al settore agricolo;
  • ZLS;
  • credito d’imposta per investimenti pubblicitari;
  • altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.

I crediti Transizione 4.0, Transizione 5.0 e ricerca e sviluppo ordinaria, invece, non costituiscono generalmente aiuti di Stato e non richiedono la compilazione del rigo RS401, salvo specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Documentazione e controlli successivi

La corretta compilazione della dichiarazione deve essere preceduta da una completa verifica documentale.

Per ciascun credito d’imposta è consigliabile predisporre un fascicolo contenente:

  • cronologia degli investimenti;
  • fatture e documenti di pagamento;
  • documentazione tecnica;
  • comunicazioni inviate alle amministrazioni competenti;
  • prospetto di determinazione del credito;
  • piano di utilizzo delle quote;
  • modelli F24 presentati;
  • estratto del cassetto fiscale;
  • attestazioni e certificazioni eventualmente richieste.

Dopo la trasmissione della dichiarazione è inoltre opportuno controllare periodicamente il Registro nazionale degli aiuti di Stato, verificando che l’agevolazione sia stata registrata correttamente.

Articolo pubblicato il 9 settembre 2026: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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