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Credito d'imposta

· aggiornato il 29 maggio 2024 · a cura della redazione dello studio

Crediti d'imposta 4.0 nel 2024: qualche novità anche per gli enti non commerciali

Novità credito d'imposta. Si riporta di seguito un estratto dell'articolo di Paolo Duranti di ConfiniOnline, pubblicato dal Sole 24 Ore, sulle agevolazioni per i beni strumentali 4.0 materiali e immateriali, contenute nella Legge di Bilancio 2024.

Beni materiali e immateriali strumentali 4.0

Ne deriva che il credito d’imposta beni materiali strumentali 4.0 (l’ex iperammortamento) – riconducibili all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – nel 2024 sarà riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Pnrr, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con apposito decreto ministeriale.

Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, sempreché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda invece i beni immateriali strumentali 4.0 (di cui all’Allegato B alla legge 232/2016), il prossimo anno la misura del beneficio fiscale sarà del 15%, ma soltanto entro il limite di costi ammissibili di un milione di euro. Il credito d’imposta sarà riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Articolo pubblicato il 18 gennaio 2024: norme, importi e scadenze citati potrebbero essere cambiati da allora. Non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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